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19 aprile 2024, Aggiornato alle 10,23
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Logistica

Legge di Bilancio 2019, ulteriori disposizioni per l'autotrasporto

Una sintesi elaborata dalla Fai sulle diverse agevolazioni per il settore


Il coordinamento interregionale Fai di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Roma ha elaborato una sintesi degli ulteriori interventi previsti per l'autotrasporto nella Legge di Bilancio 2019.

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni - A decorrere dal 1° gennaio 2020, viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno. L'imposta sostitutiva, pari al 20%, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Sono previsti dei casi di esclusione (regimi speciali IVA, ecc..)

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef - Viene esteso alle imprese individuali (in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che non prevede limitazioni temporali. Di conseguenza, l'ammontare delle perdite riportabili rimane fissato al 100% per i primi tre anni dalla costituzione dell'impresa, per poi passare all'80% dopo il terzo anno; il riporto rimane limitato al solo reddito d'impresa. In via transitoria, limitatamente alle imprese in contabilità semplificata, è stato previsto che le perdite maturate: nel 2018, sono compensabili nel 2019 fino al 40% del reddito, percentuale che sale al 60% nel 2020; nel 2019, sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione - A decorrere dal 2019, per le società di capitali viene introdotta una tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione. In particolare, la riduzione dell'aliquota IRES al 15 per cento per la quota di utili accantonati a riserve, reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione (per il 2019, rilevano gli utili accantonati nell'esercizio 2018).

Proroga Iper ammortamento - E' stato prorogato l'iper ammortamento (maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0), con un ulteriore incremento del beneficio. Ricordiamo che, tra gli interventi agevolabili con questa misura, rientrano quelli inquadrabili nella logistica 4.0 (carrelli elevatori interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica; magazzini autoportanti; magazzini automatizzati interconnessi; ecc..). La proroga è stata prevista per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Le percentuali di maggiorazione del costo: 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento, è prorogato la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software), funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Sono stati resi agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali di cui all'allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Abrogazione agevolazione Irap per lavoratori assunti nel Sud Italia - E' stata soppressa la disposizione che prevedeva la deduzione Irap di un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro e legislazione sociale - Sono stati introdotti aumenti rilevanti delle sanzioni legate alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo la seguente misura percentuale: +20% per la violazione delle disposizioni di cui alla Legge 23 aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina del mercato del lavoro), al D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136 (distacco dei lavoratori in ambito UE), al D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di lavoro); +10% per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sanzionate in via amministrativa o penale, "tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; +20% per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Su questi incrementi, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare 2/2019 del 14 Gennaio, in cui ha stabilito che essi si applicano alle condotte realizzatesi a partire dal 1 Gennaio 2019; ciò tenuto conto che nelle condotte a carattere permanente, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, il momento della realizzazione coincide con quello "..in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà oggetto dei nuovi importi sanzionatori)".

Proroga dell'incentivo per l'occupazione nel Mezzogiorno - Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per gli anni 2019 e 2020 misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del SUD (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Destinatari dell'incentivo sono coloro che non hanno compiuto 35 anni, ovvero soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Nel caso dei giovani fino a 35 anni, le misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato, entro il limite massimo di euro 8.060 su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative al divieto di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

Zone Franche Urbane della città Metropolitana di Genova - Viene modificato l'articolo 8 del decreto Genova estendendo la platea di imprese eleggibili e il periodo di imposta di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive della Zona Franca Urbana, istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, che ora ricomprende anche il 2019. Viene inoltre riconosciuta l'agevolazione alle imprese che avviano la propria attività all'interno della ZFU entro il 2019 ma, in questo caso, solo per il primo anno di attività.