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16 maggio 2024, Aggiornato alle 16,23
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Politiche marittime

È giusto modificare il decreto anti-inchini?

Il recente appello di Ischia affinché sia ripristinato il passaggio ravvicinato all'isola chiama in causa la gestione del turismo via mare. I dettagli della norma che vieta transito e sosta al di sotto di due miglia per le navi superiori alle 500 tonnellate di Paolo Bosso


Ridateci l'inchino, dicono da Ischia. Con la norma anti-inchino, firmata il primo marzo dal ministro dei Trasporti Corrado Passera e da quello dell'Ambiente Corrado Clini, l'isola campana rischia di rinunciare ad una consistente fetta di turisti. Così Federalberghi e Ascom hanno chiesto a Monti di modificare il testo. Ma è giusto farlo per una norma che salvaguarda e tutela le zone costiere da questi colossi del mare? I luoghi più sensibili a cui il decreto si riferisce esplicitamente sono due: la laguna di Venezia e, appunto, il Santuario dei Cetacei di Ischia. La richiesta dell'isola ha tutto sommato una sua logica: se la nave ancorasse a più di due miglia, limite al di sotto del quale non può sostare, ancorare o transitare, sarebbe impossibile traghettare i turisti verso l'isola, da qui la perdita di un flusso importante.
La questione non è se sia giusto o no allargare il limite di sosta e transito per queste navi. Modifiche al decreto, eccezioni, a maggior ragione se per ragioni commerciali, vanificherebbero lo scopo stesso della legge e gli sforzi del governo. Vedere una nave da oltre 100mila tonnellate passare a poche centinaia di metri da piazza San Marco è sicuramente spettacolare, ma con migliaia di passeggeri a bordo è obiettivamente troppo pericoloso, anche se, come rassicurano le autorità, è una manovra fatta "in tutta sicurezza". L'appello di Federalberghi e Ascom piuttosto fa emergere un'altra questione, quella della gestione del turismo del Golfo. Possibile che i crocieristi verrebbero a Ischia soltanto ancorando al largo a meno di due miglia? E i traghetti che partono dal molo Beverello del porto di Napoli a cosa servono? È ovvio che un afflusso crocieristico diretto dalla rada della nave è decisamente superiore a quello che verrebbe da un aliscafo. L'appello di Ischia chiama in causa così la gestione del turismo che viene dal mare.
Cosa dice nel dettaglio la norma? Essa è composta da tre articoli:
 
Art. 1: Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi.
Art. 2: Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente
Vulnerabili.
Art. 3: Disposizioni transitorie.

La novità più importante è il divieto per le navi mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, adibite al trasporto passeggeri e merci, di navigare, ancorare e sostare al di sotto di due miglia marine dalla costa. La norma è abbastanza chiara, anche se con quel "navi mercantili passeggeri" dovrebbe riferirsi soprattutto alle unità da crociera.
 
Paolo Bosso
 
Il testo del decreto anti-inchino nel dettaglio:

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Visti in particolare gli articoli 21, 22 e 25 della predetta convenzione.
Visto l'art. 83 del codice della navigazione.
Preso atto dei recenti incidenti della navigazione.
Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili ai rischi del trasporto marittimo e della navigazione anche tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo;
Considerato il rischio di grave inquinamento dell'ambiente marino collegato al trasporto marittimo che puo' derivare dalle sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come propellente per i fini della stessa navigazione;
Considerata la necessità di proteggere in maniera particolare alcune zone marine e costiere particolarmente vulnerabili interessate da notevoli volumi di traffico;
Considerato che, l'area del Santuario dei cetacei e' stata inclusa nella lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea di cui al protocollo della Convenzione di Barcellona per la protezione delle aree specialmente protette e della diversità biologica del Mediterraneo, come ratificato dall'Italia ed entrato in vigore;
Considerata la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo;

Decreta:
Art. 1
Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi
mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare
territoriale.
1. Nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le fasce di mare individuate dal presente comma o alle caratteristiche morfologiche del territorio, l'Autorità marittima competente può disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti riguardanti gli schemi di separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero obbligatorie nonche' le discipline vigenti nei parchi e nelle aree protette nazionali, marine e costiere, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2
Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili.
1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo sono adottate le seguenti misure di navigazione:
a) nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:
1) per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina, come delimitata dall'allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;
b) nella laguna di Venezia:
1) e' vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;
2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l'una dall'altra qualora navighino nello stesso senso.
2. Il comandante della nave prima della partenza dal porto di Venezia, e' tenuto a conferire i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalla nave. Per il porto di Venezia non e' ammessa la deroga di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari.

Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Il divieto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l'Autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare.
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini.