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28 aprile 2024, Aggiornato alle 12,32
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Politiche marittime

Consorzi marittimi, Ue mette fine al Consortia Exemption | Speciale

Il quadro giuridico che esonera le grandi alleanze armatoriali dalle normative antitrust scadrà naturalmente nel 2024, senza più proroghe. Tutto quello che c'è da sapere

(simenon/Flickr)

La Commissione europea ha deciso di non estendere più l'eccezionale quadro giuridico che esonera i consorzi marittimi di linea dalle normative antitrust dell'Unione europea, il Consortia Block Exemption Regulation (CBER). A marzo del 2020, in piena pandemia, era stato prorogato fino al 2024. Dopo una consultazione avviata ad agosto 2022, la Commissione ha concluso che il CBER non promuove più la concorrenza nel settore del trasporto marittimo e pertanto lo lascerà naturalmente scadere, ad 25 aprile 2024.

Leggi la decisione della Commissione europea sul CBER

Il CBER esonera gli armatori da una serie di prescrizioni, soprattutto antitrust, relative ai servizi congiunti di trasporto merci, detti anche "consorzi", le alleanze armatoriali sui servizi di linea, fondamentali per distribuire il carico tra le varie navi delle compagnie marittime che vi partecipano riducendo i viaggi con le portacontainer mezze vuote. Il problema, fattore che probabilmente ha spinto la Commissione Ue a sospenderlo, è che gli armatori di oggi sono anche grandi gruppi logistici, spedizionieri, in alcuni casi operatori ferroviari, trasportatori aerei, entrando in concorrenza con le aziende logistiche che operano in questi ambiti (ma non in quello marittimo), le quali da anni, soprattuttto gli operatori logistici terrestri, chiedono la fine del CBER, che pur nascendo con l'intento di rendere stabile l'approvvigionamento delle merci del continente (almeno l'80 per cento di esso viaggia per nave dall'Asia) costituisce oggi un privilegio.

Secondo la Commissione europea il numero limitato dei consorzi che godono del CBER apporta risparmi limitati sui costi e non incentiva più di tanto la cooperazione. Inoltre, negli ultimi tre anni, a fronte di poche gigantesche alleanze armatoriali che controllano la gran parte del trasporto marittimo, per via del CBER i vettori più piccoli si sono ritrovati impossibilitati a cooperare tra loro per offrire servizi alternativi in concorrenza.

La scadenza del CBER non significa che la cooperazione tra le compagnie di navigazione diventa a prescindere illegale o comunque non conforme alle norme antitrust dell'Unione europea. Piuttosto, le grandi compagnie marittime che approdano da o verso un porto dell'Unione europea potranno creare conglomerati meno grandi, favorendo così l'alleanza di vettori marittimi più piccoli.

La Commissione ha prorogato il CBER due volte, una volta nel 2014 e un'altra nel 2020. La proroga decisa nel 2020 è stata sostanzialmente giustificata osservando l'andamento della concorrenza nel periodo 2014-2019, tramite l'andamento dei noli marittimi, la disponibilità e affidabilità dei servizi.

La consultazione avviata ad agosto 2022 dalla Commissione europea è stata pubblicata oggi. Riassume il feedback di vettori, caricatori, spedizionieri, porti e operatori terminalistici sull'impatto dei consorzi tra le compagnie di trasporto marittimo di linea. Prima della sua valutazione, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio settoriale, la Commissione ha avuto scambi regolari con gli operatori di mercato, nonché con le autorità garanti della concorrenza e di regolamentazione in Europa, negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni su questa materia. Tutti questi soggetti sono stati anche invitati a esprimere pareri sugli effetti della pandemia sulla catena di approvvigionamento logistico e marittimo. Il risultato, in poche parole, è che nel triennio 2020-2023 il CBER è stato controproducente, non è servito a garantire l'approvvigionamento. In alcuni casi, secondo diversi esperti, è stata una leva molto potente da parte degli armatori per aumentare esponenzialmente i loro profitti a scapito della distribuzione logistica terrestre che si è vista rincarare enormemente i noli marittimi.

Contesto normativo dell'Unione europea a proposito del CBER
L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") vieta gli accordi tra imprese che restringono la concorrenza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, tali accordi possono essere dichiarati compatibili con il mercato unico a condizione che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando ai consumatori una congrua parte dei benefici che ne derivano senza eliminando la concorrenza.

Il Regolamento 246/2009 del Consiglio prevede che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la Commissione può esentare i consorzi dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per un periodo limitato a cinque anni, con possibilità di proroga. Di conseguenza, nel 2009 la Commissione ha adottato il CBER ( regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione ), che stabilisce le condizioni specifiche per tale esenzione. Tali condizioni mirano in particolare a garantire che i clienti godano di una congrua parte dei benefici che ne derivano.

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