Si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, presso la sede di Unioncamere, il convegno "INCOTERMS® fra diritto marittimo e diritto del commercio internazionale" organizzato da Aidim-Associazione Italiana del Diritto Marittimo allo scopo di verificare se le clausole Incoterms sono in grado di semplificare e facilitare le fasi negoziali e di promuovere l'uniformità nella negoziazione e nell'interpretazione dei contratti di vendita.
Il convegno è stato aperto dai saluti introduttivi di Antonio Bufalari, segretario generale Assonautica Italiana, Giorgio Berlingieri, presidente AIDIM, Luca Sisto, direttore generale Confitarma, Antonella Straulino, responsabile relazioni internazionali Fedespedi, e Umberto Guidoni, condirettore generale ANIA.
Elda Turco Bulgherini, presidente del Comitato Romano dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo, nell'avviare i lavori del convegno ha ricordato che nel commercio internazionale, al fine di identificare con chiarezza il momento/luogo della consegna, sono state introdotte una serie di termini chiamati Incoterms (International Commercial Terms) elaborati dalla Camera di commercio internazionale (CCI) per la prima volta nel 1936, tenendo conto dell'esigenza di pervenire ad un'interpretazione sostanzialmente uniforme, a livello universale, delle clausole o sigle più di frequente utilizzate. L'ultima edizione degli Incoterms, entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ha lo scopo di adeguare le nuove regole alle mutate condizioni ed esigenze della pratica del commercio internazionale dovute alla progressiva evoluzione delle tecniche di trasporto, al crescente uso della trasmissione elettronica dei dati, all'introduzione di nuove misure di sicurezza nell'ambito degli obblighi delle parti e delle spese di trasporto.
Marco Lopez De Gonzalo, professore associato di diritto della navigazione, Università Statale di Milano, nella sua relazione ha trattato dei profili generali degli Incoterms, a partire dal loro inquadramento come clausole standard del commercio internazionale. In tale contesto, gli Incotems svolgono la funzione di integrare, precisare ed eventualmente derogare la disciplina legislativa di cui all'art. 1510 cod. civ. o all'art. 32 della Convenzione di Vienna del 1980. Affinché tale funzione venga assolta con successo è necessario che a dette clausole sia data una interpretazione uniforme nei diversi ordinamenti interessati. Infine, Lopez De Gonzalo, nel sottolineare che gli Incoterms sono clausole che disciplinano le spese, le modalità di consegna ed il trasferimento del rischio, ma non altri aspetti del contratto di vendita, ha illustrato gli elementi di continuità e di modifica rispetto alle precedenti versioni.
Chiara Tincani, professore associato di diritto della navigazione, Università di Verona, si è soffermata su quale rilievo possano avere gli Incoterms rispetto alla Convenzione di Vienna, mettendo in luce la sua derogabilità, ma negando agli stessi Incoterms natura di prassi vincolante, in coerenza con la dottrina tedesca. Ha quindi affrontato la possibile incidenza delle clausole nell'ordinamento italiano, negando l'applicabilità dell'art. 1340 cod. civ. e, quindi, la possibilità di configurare tali condizioni come clausole di uso. Con riferimento all'ultima stesura del 2020, ha esaminato sinteticamente ogni singola previsione negoziale. In particolare, in merito alla "ex works", ha aderito alla tesi dell'ultima giurisprudenza di legittimità, sulla rilevanza della clausola ai fini dell'identificazione del giudice nazionale avente giurisdizione, alla stregua della disciplina dell'Unione europea. Infine, a proposito delle previsioni sul cosiddetto trasferimento del rischio, Tincani ha messo in discussione la loro compatibilità con la dominante tesi italiana sul fatto che il trasporto sarebbe un contratto a favore di terzi, mentre ha concluso per la coerenza di tali condizioni con le impostazioni minoritarie che configurano una contestuale azione del mittente e del destinatario.
Enzo Fogliani, avvocato del Foro di Roma, ha svolto una relazione sulle clausole lncoterms del trasporto per nave sui formulari assicurativi ICC richiamati dalle clausole CIF e CIP, esaminando nel dettaglio le clausole FOB (Free on Board), FAS (Free Alongside Ship) e CFR (Cost and Freight) evidenziandone la ripartizione dei rischi e dei costi del trasporto in ciascuna di tali clausole. Ha poi preso in esame le clausole CIF (Cost, Insurance and Freight) e CIP (Carriage and Insurance Paid To), contenenti l'obbligo assicurativo a carico del venditore. L'Avv. Fogliani ha quindi illustrato il contenuto dei formulari assicurativi ICC (Institute Cargo Clauses) richiamati dalle clausole lncoterms CIF e CIP, evidenziandone le differenze ed ha accennato ad altri formulari assicurativi per il trasporto di determinate merci ed altre clausole specifiche che, seppur non richiamate dagli lncoterms, sono spesso utilizzati nelle compravendite internazionali. Infine, Infine, ha brevemente ricordato le questioni di giurisdizione e legge applicabile sorte in relazione alle clausole lncoterms ed ai formulari assicurativi in esse richiamati.
Mario Riccomagno, avvocato del Foro di Genova, ha trattato il tema del finanziamento nella compravendita internazionale, rilevando come la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili consenta alle parti ampio spazio per concordare tempi e modi di pagamento del prezzo avvalendosi di termini e clausole generalmente riconosciuti dagli usi del commercio internazionale (quali gli Incoterms e le Norme ed Usi Uniformi della CCI). Nella molteplicità delle forme previste per il regolamento finanziario di tali operazioni internazionali egli si è soffermato sul sostegno che il circuito bancario dà alle parti in particolare mediante l'utilizzo delle lettere di credito. Con specifico riferimento agli Incoterms l'Avv. Riccomagno ha riferito che – quando il pagamento del prezzo è assistito dal credito documentario – le parti usualmente preferiscono convenire i termini "C" (CFR e CIF oppure CPT e CPP). Infine, ha accennato alle più note forme di garanzie bancarie e sul sistema di tutela del credito all'esportazione.
Simone Vernizzi, professore associato di diritto della navigazione, Università di Modena Reggio Emilia, ha ricordato che, con l'ordinanza a Sezioni Unite del maggio 2023 il Supremo Collegio sancisce espressamente l'idoneità della clausola Ex works, apposta ad un contratto di compravendita internazionale a distanza di beni mobili, ad individuare il luogo di consegna, non soltanto ai fini del trasferimento dei rischi ovvero della ripartizione dei costi dell'operazione, bensì anche per quel che concerne la determinazione della competenza giurisdizionale. Riguardo al forum contractus, è noto infatti che, a partire dal regolamento n. 44/2001, il legislatore europeo abbia espresso la propria preferenza in favore del luogo di consegna dei beni, rispetto a quello individuabile in base all'applicazione del criterio della lex causae. In assenza, tuttavia, di una definizione del termine "consegna", la Giurisprudenza della Corte di Giustizia ha infine optato per una sua individuazione convenzionale: il giudice deve tenere conto di tutte le clausole e i termini contrattuali, tra i quali assumono peculiare rilievo gli Inconterms. Difettando una chiara volontà dei contraenti, tuttavia, luogo di consegna è quello della materiale apprensione dei beni da parte del compratore, che di norma coincide con il luogo di destinazione finale. In quest'ottica, la clausola EXW, per le peculiarità sue proprie, appare particolarmente idonea per inaugurare un nuovo orientamento della Giurisprudenza domestica nella materia che ci occupa, e, tuttavia, allo stato, non sembra che le conclusioni della ordinanza in commento possano essere automaticamente estese agli altri Incoterms.