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29 aprile 2024, Aggiornato alle 15,54
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Logistica

Dallo stoccaggio ai poteri di controllo. Le proposte del cluster per riformare le dogane europee

In occasione dell'European Customs Day, il cluster marittimo e logistico internazionale lancia sette interventi sull'ambiziosa riforma doganale dell'Unione europea


In occasione dell'European Customs Day, la giornata europea delle Dogane, che si tiene oggi 26 gennaio, il cluster marittimo e logistico internazionale ha presentato una serie di proposte per migliorare la riforma in atto del Codice doganale dell'Unione europea, avviato dalla Commissione europea a maggio del 2023.

La proposta viene da diverse associazioni del settore, europee e internazionali: l'European Shippers' Council (spedizionieri), l'European Community Association of Ship Brokers and Agents (agenti marittimi), l'European Sea Ports Organisation (porti e autorità portuali), la Federation of European Private Port Companies and Terminals (terminalisti) e il World Shipping Council (armatori, quest'ultima mondiale, non solo europea), Airlines for Europe (aeroporti), Confédération Internationale des Agents en Douane, Camera di commercio e dell'industria tedesca, European Smoking Tobacco Association, EuroCommerce e PostEurop. 

Il cluster chiede di modificare sette specifici elementi della riforma: lo stoccaggio delle merci, una giurisdizione transitoria fino 2038, poteri di controllo più limitati, coinvolgere i vettori terzi nei manifesti anticipati delle merci, interconnessione della riforma con lo sportello unico marittimo; facilitazioni sul carico non scaricato in porto; infine, coinvolgere maggiormente i terminalisti sui depositi doganali.

Nel 2024, a livello regionale europeo, si prospetta un altro anno cruciale per le dogane. La proposta di riforma doganale della Commissione europea presentata a maggio scorso prevede un primo rapporto trimestrale sul Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) entro il 31 gennaio. Parallelamente,, i sistemi doganali elettronici essenziali all'interno degli Stati membri dovrebbero essere operativi nei prossimi dodici mesi. Sono in cantiere quindi ulteriori normative con un impatto significativo sulle dogane europee degli Stati membri e di conseguenza sul commercio. Le caratteristiche principali di questa riforma sono:

• un unico ambiente online dei dati doganali, consentendo alle imprese di inviare tutte le informazioni necessarie sui loro prodotti e sulle catene di approvvigionamento per introdurre merci nell'Unione europea;
• una nuova autorità doganale dell'Ue, con i compiti di valutare le informazioni e le competenze per aiutare gli Stati membri a dare priorità ai giusti rischi e a coordinare i loro controlli e ispezioni;
• affidare a una serie di piattaforme di e-commerce la responsabilità di garantire che i dazi doganali e l'IVA siano pagati al momento dell'acquisto, eliminando costi nascosti o pratiche burocratiche impreviste per i consumatori all'arrivo dei loro pacchi.

La tempistica per l'attuazione della riforma è la seguente:

2028: le aziende di commercio elettronico ottengono l'accesso all'hub dei dati doganali dell'Ue;
2032: tutte le imprese possono utilizzare volontariamente l'hub cloud centralizzato europeo;
2038: l'Hub diventa obbligatorio per tutte le imprese che importano merci nell'Ue.

Le proposte di modifica di questa riforma da parte delle cinque associazioni del cluster marittimo europeo e internazionale sono le seguenti:
1. Stoccaggio: la riduzione del periodo di stoccaggio da 90 giorni a 3 giorni potrebbe avere un impatto negativo sulla fluidità dei flussi di merci (importazione ed esportazione), sulla competitività del modello di trasbordo dei porti dell'Ue rispetto ai porti extra-Ue e sugli spedizionieri nella gestione efficace delle catene logistiche. Inoltre, ciò comporterebbe un aumento dei costi amministrativi e informatici per gli operatori terminalistici;
2. Continuità giuridica: fino a quando l'hub dei dati doganali dell'Ue non sarà pienamente operativo, la legislazione secondaria e gli allegati sui dati del Codice Doganale dell'Ue (CDU) esistenti dovrebbero rimanere in vigore per facilitare il funzionamento dei principali sistemi informatici del CDU per l'ingresso delle merci nell'Ue. Senza sufficienti disposizioni transitorie, gli operatori economici non sarebbero in grado di utilizzare questi sistemi e di gestire efficacemente questi processi;
3. Sicurezza delle merci: l'introduzione nella proposta di nuovi poteri per impedire a un vettore di scaricare merci in caso di dati mancanti potrebbe perturbare in modo significativo gli scambi e apparire superflua alla luce dei poteri esistenti per impedire a un vettore di caricare merci. Per ridurre al minimo questi rischi, questo potere dovrebbe essere invocato solo in circostanze estremamente limitate.
4. Manifesti delle merci quando mancano i dati di carico anticipati: anche soggetti diversi dal vettore dovrebbero essere legalmente obbligate a fornire i dati di carico anticipati mancanti all'arrivo delle merci;
5. Carico rimasto a bordo rispetto al carico destinato allo scarico in un porto: l'attuale proposta impone che tutto il carico a bordo sia collocato in deposito temporaneo o sottoposto a una procedura doganale nel primo porto dell'Ue, non dove verrà infine scaricato;
6. Interconnessione con lo sportello unico marittimo dell'Ue: l'hub di dati doganali dell'Ue dovrebbe consentire l'interoperabilità con l'ambiente dello sportello unico marittimo dell'Ue, per garantire che possa essere utilizzato per la presentazione delle formalità doganali;
7. Deposito doganale e hub di dati doganali dell'Ue: è essenziale che gli operatori terminalistici ricevano i dati necessari per immagazzinare le merci in un deposito doganale ben prima che le merci raggiungano il porto.

Tag: dogane - bruxelles