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18 marzo 2024, Aggiornato alle 16,46
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Autoproduzione, Dl Rilancio verso la tutela dei portuali

Commissione Trasporti Camera emenda nuove disposizioni. L'autorizzazione scatta a determinate condizioni e con personale dedicato. Indennizzo più ricco per le compagnie dei portuali. Lunedì il testo in Parlamento

Un padiglione del Museo del Mare di Genova

a cura di Paolo Bosso

Con il via libera della Commissione Bilancio della Camera, il Dl Rilancio ha passato la prima fase di conversione in legge. Per quanto riguarda la portualità, il decreto contiene importanti modifiche all'autoproduzione portuale, regolamentando un fenomeno che fino ad oggi era lasciato alla libera iniziativa imprenditoriale e al contesto portuale specifico. Il Dl Rilancio rovescia la situazione e protegge maggiormente il lavoro dei portuali, i "camalli", rendendo più difficile la vita agli armatori, che sono stati fin da subito contrari agli emendamenti, sia Confitarma che Assarmatori. Non si tratta di modifiche definitive, ora il testo passa alla prima lettura parlamentare alla Camera, dove potrebbe essere approvato già lunedì.

Se le modifiche all'articolo 199bis dovessero passare definitivamente, l'autoproduzione sarà sempre consentita ma l'autorizzazione arriverà a determinate condizioni. In primo luogo, scatta quando la domanda per le società articolo 16 e 17 (legge 84/94) non è sufficiente, quindi quando né la forza lavoro dei terminal né quella delle compagnie portuali riesce a tenere il passo delle operazioni di carico e scarico merce. Solo a quel punto l'armatore può utilizzare i suoi marittimi a bordo e a condizione che sia dotata di mezzi meccanici adeguati, con personale preparato e aggiuntivo rispetto alla tabella di sicurezza/esercizio (quindi con lavoratori dedicati ufficialmente in questa mansione); infine, bisogna che sia stato versato il corrispettivo e accesa l'apposita cauzione.

Oltre a queste nuove regole, gli emendamenti al Dl Rilancio prevedono anche nuove risorse per le compagnie portuali. Come spiega Pierpaolo Castiglione, presidente della Compagnia unica lavoratori portuali di Napoli-CULP, si tratta di un «aumento di altri 30 euro del contributo in favore delle società articolo 17, per ogni giornata di minor lavoro rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, oltre all'aumento della disponibilità complessiva».

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ringraziano «tutti i deputati che con grande senso di responsabilità» hanno votato gli emendamenti. «Questa norma di grande civiltà che rivendicavamo da vent'anni - continuano - consentirà uno sviluppo migliore dei traffici ro-ro in tutti i porti italiani, rafforzando l'intero sistema attraverso la tutela  dei diritti  dei lavoratori contro lo sfruttamento, salvaguardando l'equilibrio degli organici dei porti, garantendo  servizi efficienti e in sicurezza. Infine, esprimiamo soddisfazione anche per le risorse messe a disposizione a favore delle imprese art. 17 a seguito delel mutate condizioni economiche per il consistente calo dei traffici dopo l'emergenza sanitaria».

Castiglione ha poi ricordato «alcune tappe storiche importanti come gli scioperi nazionali di maggio 2018 e maggio 2019, nonché la straordinaria e storica manifestazione organizzata a Napoli dalla Compagnia Unica Lavoratori Portuali assieme ai locali sindacati, che ha visto riunirsi al porto di Napoli tutte le Compagnie portuali dello stivale, da Venezia a Gioia Tauro». L'approvazione degli emendamenti rappresentano, per Castiglione, «una svolta epocale che consentirà finalmente una regolazione dei rapporti tra armatori, imprese e compagnie portuali nell'espletamento delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio, per noi da sempre considerate operazioni portuali».

Non è passata, invece, come proposto dai sindacati, l'estensione della proroga delle autorizzazioni articolo 17 da due a cinque anni. Secondo Castiglione sarebbe una misura necessaria, perché l'impatto sui traffici portuali del lockdown e della pandemia non è ancora superato e «continuerà a produrre effetti talmente negativi che non potranno essere in nessun modo assorbiti in soli due anni, considerata anche la natura delle società articolo 17, solitamente cooperative che non producono utili».