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03 ottobre 2024, Aggiornato alle 16,12
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Unatras, costi minimi di sicurezza e parere Antitrust

Le associazioni del trasporto merci contestano la competenza dell'Antitrust che, per atti amministrativi, riguarderebbe il Tar. Al Parlamento la decisione sulla legge 133/08 (art. 83-bis) 


Unatras, Unione nazionale delle associazioni del trasporto merci, smentisce le voci circolanti in queste ore, secondo cui il parere motivato trasmesso nei giorni scorsi dall'Antitrust alla Direzione Generale per il Trasporto terrestre e l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrebbe efficacia abrogativa dei costi di esercizio e dei costi minimi di sicurezza individuati con le recenti delibere dell'Osservatorio della Consulta. Al di là del merito dell'iniziativa (su cui si formulano parecchie riserve, atteso che ad essere qui oggetto di contestazione non è tanto un provvedimento amministrativo in sé ma direttamente l'articolo 83 bis ossia una
norma di legge la cui disapplicazione l'Antitrust non può raccomandare con una nota inviata alla P.A.), si fa presente che, nei nuovi poteri assegnati all'Antitrust dalla disciplina di cui all'art. 21 bis della l. 287/1990 (quale introdotto dal recente decreto "Salva Italia"), non rientra la legittimazione ad annullare i provvedimenti amministrativi che in ipotesi fossero ritenuti contrari alle norme nazionali e comunitarie a tutela della concorrenza e del mercato.
Quello che è semmai consentito, in questo caso all'AGCM, una volta trasmesso entro 60 giorni un parere motivato alla pubblica amministrazione competente, qualora questa non si sia conformata nei successivi 60 giorni, è di promuovere tramite l'Avvocatura dello Stato un ricorso al Tar negli ulteriori 30 giorni. Da questo punto di vista la formale presa di posizione dell'Authority contro i costi di sicurezza appare funzionale ad un più che probabile intervento della medesima, ai sensi della richiamata disciplina, nei giudizi attualmente pendenti avanti al Tar del Lazio sulla legittimità delle delibere dell'Osservatorio, i quali, com'è noto, sono stati promossi sul finire del mese di dicembre scorso da alcune sigle della committenza organizzata. Il giudice amministrativo è quindi l'unico soggetto legittimato a decidere sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che hanno dato esecuzione all'art. 83-bis della l. 133/08. In conclusione -dice Unatras- fino a quando non ci saranno interventi legislativi del Parlamento, i costi minimi restano in vigore.