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29 marzo 2024, Aggiornato alle 12,33
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Politiche marittime

Pesatura container, il decreto del governo

Il Fai-Conftrasporto rende noto i contenuti del provvedimento del ministero dei Trasporti che attua la normativa Solas 74


Dal primo luglio entreranno in vigore i nuovi emendamenti della convenzione Solas 74, relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite al trasporto dei container i quali, tra le altre cose, prevedono la pesatura obbligatoria dei container prima dell'imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali, attraverso l'acquisizione della "massa lorda del container verificata" (VGM).

Per dettare i criteri e le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti, il ministero dei Trasporti ha predisposto delle linee guida contenute nel decreto 447 del 5 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016. Seguirà a breve una circolare esplicativa delle Capitanerie. Nel frattempo, il Fai-Conftrasporto ha reso noto i contenuti del decreto nelle sue parti più importanti:

• identifica il soggetto obbligato ad eseguire la pesatura nello "shipper", cioè lo spedizioniere. 
Sono stati sollevati dei dubbi sulla corretta traduzione di questo termine, per cui non è escluso che nella circolare delle Capitanerie non giungano dei chiarimenti
• la pesatura deve essere effettuata con strumenti omologati ai sensi della normativa italiana in materia (d.lgs 517/1992, d.lgs 22/2007 e R.D. 226/1902 e ss. modifiche), muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto. Tuttavia, si prevede opportunamente un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, in cui potranno utilizzarsi anche strumenti di pesatura non omologati ai sensi delle citate disposizioni, «purché l'errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia superiore a + - 500 Kg».
• la pesatura viene comprovata da un documento di trasporto (shipping document), originato dallo spedizioniere per fornire la massa lorda verificata del contenitore al comandante della nave, anche mediante il raccomandatario marittimo o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo per consentire l'elaborazione del piano di stivaggio
• per eseguire la pesatura, è possibile optare tra due metodi, fermo restando che l'utilizzo del secondo metodo, basato sulla somma dei valori ottenuti nella pesatura dei colli, dei materiali di rizzaggio e di imballaggio, e della tara del container, è riservato agli spedizionieri certificati secondo le specifiche dettate al par. 4 delle linee guida;
• in sede di controlli e verifiche dopo la prima pesatura, è stata prevista una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3 per cento della massa lorda verificata (VGM).