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16 maggio 2024, Aggiornato alle 16,23
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Politiche marittime

Meno carrette e più controlli. L'Italia si allinea all'Europa

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la nostra penisola si uniforma alla direttiva europea 2009/16/CE e al Memorandum d'intesa di Parigi. Riduzione delle navi "sub-standard" e più controlli su quelle non italiane


In Italia si stringono i controlli sulle carrette del mare e per le navi non italiane che approdano sul territorio nazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che attua nel nostro ordinamento la direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza, la nostra penisola introduce nuove norme per la prevenzione all'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. La prima novità riguarda le navi cosiddette sub-standard, ovvero quelle obsolete che non soddisfano più i requisiti europei e internazionali. La direttiva prevede una progressiva riduzione del numero di unità di questo tipo. 
Per quanto riguarda le misure di controllo, le navi battenti bandiera non italiana che scalano i porti nazionali saranno soggette a controlli maggiori allo scopo di verificare l'osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine. La direttiva della gazzetta stabilisce la partecipazione obbligatoria ad un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all'interno della Comunità e della regione del Memorandum d'intesa di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio. Il decreto si applica alle navi di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attività proprie dell'interfaccia nave-porto. Il decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e alle unità da diporto non adibite a traffici commerciali. Il tutto ai sensi e per le finalità stabilite dal regolamento (CE) n.725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione Solas e il relativo Codice Isps sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Un deciso aggiornamento delle direttive europee quello che arriva da Roma, con criteri procedure armonizzate in ambito comunitario secondo una prassi consolidata grazie alle conoscenze specialistiche e alle esperienze acquisite nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi.