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Dl Liquidità: crediti, sgravi e rinvii. Le novità per l'autotrasporto

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto economico per le imprese, lo Stato garantisce fino a 200 miliardi di prestiti. Fino al 5 maggio sospesi tutti i procedimenti amministrativi

(Fiap)

L'8 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge 23/2020, meglio noto come dl "Liquidità", con cui il governo ha stanziato misure urgenti di accesso al credito e disposizioni per la continuità dell'attività economica delle imprese, sospensione di adempimenti contributivi, fiscali e contabili, nonché ulteriori rinvii di termini amministrativi e processuali.

Si tratta di un provvedimento d'urgenza complesso, articolato in sei capi e con 44 articoli riguardanti in genere l'attività delle imprese e diversi settori. 

Cosa cambia per l'autotrasporto? Fai-Conftrasporto ha raccolto le novità del settore in tre ambiti: liquidità, versamenti e rinvii. Vediamoli.

Sostegno alla liquidità delle imprese
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi di euro concesse attraverso la SACE del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Da notare che la garanzia coprirà tra il 70 e il 90 per cento dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni, tra le quali quella che l'importo della garanzia non potrà superare il 25 per cento del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda. Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Sospensione dei versamenti
Alle imprese con ricavi non superiori a 50 milioni, che abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, vengono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio relativi a ritenute sul lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e primi INAIL. Detti versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno, in un'unica soluzione o in massimo 5 rate mensili senza sanzioni o interessi. Viene poi previsto che l'acconto d'imposta da versare a giugno possa essere limitato all'80 per cento di quanto dovuto ed è stata accordata una rimessione in termini per coloro che dovevano effettuare i versamenti al 16 marzo, per i quali il DL Cura Italia li aveva differiti al 20 marzo e che ora l'art. 21 considera «tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020».

Rinvii termini amministrativi e processuali
I procedimenti amministrativi, già rinviati dal "Cura Italia" al 15 aprile, sono ora rinviati al 15 maggio 2020, mentre i termini processuali, anch'essi rinviati al 15 aprile, sono ora differiti all'11 maggio 2020.

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