|
adsp napoli 1
12 settembre 2025, Aggiornato alle 14,52
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica

Carico e scarico dei veicoli, dalla Fai il punto della situazione

Un chiarimento necessario poiché in questo primo periodo sono sorte opinioni divergenti tra gli operatori circa la portata effettiva delle nuove disposizioni


L'articolo 4 del Decreto legge infrastrutture ha riscritto completamente, come è noto, l'articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, recando una nuova disciplina per i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico della merce dai veicoli. Poiché in questo primo periodo sono sorte opinioni divergenti tra gli operatori circa la portata effettiva delle nuove disposizioni, la Fai (Federazione Autotrasportatori italiani) ha ritenuto opportuno opportuno fare il punto della situazione ed evidenziare il proprio.

In primo luogo occorre considerare che la nuova disciplina, con la riduzione della franchigia da 120 a 90 minuti e l'aumento dell'indennizzo per il suo superamento da 40 a 100 euro, è stata inserita nell'articolo 4 della legge quale "norma per garantire la continuità del servizio di autotrasporto". Continuità che evidentemente veniva messa a rischio con la precedente disposizione, che favoriva periodi d'inattività del vettore dovuti a terze parti, mettendo così a rischio la puntualità delle consegne e arrecando pericolo altresì alla sicurezza della circolazione stradale.

Efficientamento del sistema di movimentazione della merce e maggiore sicurezza stradale, basti pensare alle ore di attesa del conducente in condizioni meteorologiche estreme, sono state quindi le finalità precipue alla base della nuova disciplina. Premesso quanto sopra, la Fai ritiene che la norma non consenta all'autonomia contrattuale deroghe peggiorative per il vettore, ad es. riducendo l'indennizzo o allungando i tempi di franchigia. Queste non solo rischierebbero di ostacolare la continuità dei servizi di trasporto sopra indicata, ma si porrebbero altresì in contrasto con l'articolo 4, comma 2, dello stesso 286/2005, ai sensi del quale "Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale".

Con il contratto scritto di trasporto, le parti conservano sempre una piena autonomia negoziale, ma alla luce di quanto sopra esposto la Fai nutre forti dubbi sulla legittimità di eventuali deroghe peggiorative per il vettore, come invece sostenuto in alcuni pareri della committenza.

Nel silenzio del contratto fra le parti (assenza del contratto scritto o di una pattuizione specifica sui tempi di attesa), si applicheranno automaticamente i nuovi periodi di franchigia (90 minuti ad operazione) ed il nuovo indennizzo per il caso di sforamento (100 euro per ora o frazione di ora di ritardo).