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04 dicembre 2024, Aggiornato alle 16,22
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Decreto Trasporti, il punto Fai sulle novità in Gazzetta

Tra i provvedimenti adottati: spazi di sosta, inasprimento delle sanzioni, lunghezza massima degli autoarticolati e targhe di prova


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre è stato pubblicato il testo del decreto legge 121 del 10 settembre, meglio noto come "Decreto Trasporti", al cui interno sono state inserite alcune disposizioni di interesse anche per l'autotrasporto. Il coordinamento Fai di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Roma rimanda, per tutti gli approfondimenti, alle circolari ministeriali che seguiranno a breve. Di seguito si riporta una prima elencazione di alcuni degli interventi previsti.

ART.1 - Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti - All'interno di questo articolo ricadono tra le altre le seguenti modifiche, legate al codice della strada e alla circolazione dei veicoli:

• Possibilità che, con Ordinanza del Sindaco, vengano introdotti degli spazi riservati alla sosta, a carattere temporaneo o permanente, o anche per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli elettrici e dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;

• Inasprimento delle sanzioni pecuniarie per la violazione del divieto di sosta negli spazi riservati: alle donne in stato di gravidanza; per il trasporto scolastico; agli invalidi;

Aumento dagli attuali 16.50 mt a 18 mt, compresi gli organi di traino, della sagoma limite prevista dall'art.61, comma 2 del cds per gli autoarticolati e gli autosnodati. Va detto che per quanto riguarda gli autoarticolati, la lunghezza massima stabilita in ambito U.E dall'allegato 1 della direttiva europea 96/53 e ss modifiche e integrazioni, è pari a 16.50 mt, mentre quella degli autosnodati è fissata come per gli autotreni in 18.75 mt. Pertanto, riteniamo che per aver maggior chiarezza sull'ambito di operatività di questa novità, sarà necessario attendere – oltre alla conversione in legge del provvedimento – anche un chiarimento ufficiale del MIMS.

• Estesa la possibilità di svolgere la revisione dei complessi veicolari – con inclusione, quindi, dei rimorchi e dei semirimorchi – presso le officine private. Come previsto per i veicoli a motore di massa superiore alle 3,5 ton, con l'esclusione di quelli destinati al trasporto di merci pericolose e dei prodotti deperibili in regime ATP, anche l'operatività della nuova disposizione è condizionata all'emanazione del decreto ministeriale – attesa sin dal 2019 – che deve definire le modalità tecniche e amministrative di svolgimento delle revisioni affidate ai privati. Peraltro, il comma 6 art 1 del decreto introduce una serie di commi aggiuntivi, che rimandano ad un decreto del MIMS, da emanare, per l'istituzione delle Commissioni d'esame per l'abilitazione degli Ispettori abilitati a svolgere gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

• Utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto prevede ora che l'autorizzazione alla circolazione di prova "può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione o del certificato di circolazione, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento". Rimane comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa del titolare della targa prova, ai sensi della normativa vigente in materia di copertura di responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni cagionati dal veicolo durante la circolazione in prova. Con successivo decreto del presidente della Repubblica, verrà stabilito il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili tenuto conto del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.