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20 marzo 2025, Aggiornato alle 15,40
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Controlli preventivi all'esportazione, nuova circolare dalle Dogane

La circolare 11/D del 28 aprile ribadisce il percorso corretto per i certificati di circolazione merci Eur1/Eur-Med e A.Tr. L'associazione Tra.Spe.Log. teme effetti negativi


L'Agenzia delle Dogane ha emesso il 28 aprile una nuova circolare sul percorso corretto per rilasciare i certificati di circolazione delle merci Eur1/Eur-Med e A.Tr. L'invito dell'Agenzia è rivolto anche agli operatori economici e i loro rappresentanti in dogana affinché dichiarino "scrupolosamente gli esatti e veritieri dati dell'origine e condizioni delle merci" nella richiesta dei suddetti certificati, nonchè "dichiarare che si vuole attestare sui certificati ai fini delle concessioni delle preferenze daziarie nel Paese terzo accordista, ovvero lo status ai fini della libera pratica nel contesto CE/Turchia (A.Tr)".  In particolare, la circolare delle Dogane ribadisce la scrupolosa osservanza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa nella compilazione dei formulari di domanda e dei certificati di circolazione; la presentazione dei certificati alla dogana competente almeno dieci giorni prima della dichiarazione doganale.
Compilazione dei formulari di domanda e dei certificati di circolazione sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale: 
1. la sottoscrizione di entrambi i modelli (domanda e formulario) deve essere chiara e leggibile; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella "Dichiarazione dell'esportatore" del certificato deve essere compilata in coerenza;
2. la designazione delle merci nella relativa casella deve essere esatta;
3. il formulario di domanda per il rilascio dell'EUR 1 deve contenere la precisazione delle circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi);
4. a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc. ), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente.
Poco soddisfatta l'associazione degli spedizionieri Tra.Spe.Log. (Confapi) che in una nota rileva le difficoltà per i piccoli operatori. «La disposizione - si legge - sarà certamente seguita da un'organizzazione degli uffici che la rendano applicabile, però si deve osservare che il nuovo adempimento s'inserisce in una realtà operativa già complessa e onerosa nel sistema Italia in un momento di particolare difficoltà per gli operatori economici del settore».  Secondo l'associazione degli spedizionieri l'amministrazione doganale, di fronte a pochi operatori poco attenti e scrupolosi nell'osservanza delle disposizioni, ha preferito dettare «disposizioni restrittive e onerose a carattere generale anziché giustamente pretendere giustificazioni e sanzionare gli operatori responsabili delle false o errate dichiarazioni rese e accertate».