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02 maggio 2024, Aggiornato alle 12,09
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Politiche marittime

Contributi Art vettori esteri: "Non devono pagarli gli agenti marittimi". La sentenza del Tar Piemonte

La norma istituita dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti era da tempo osteggiata dalla categoria


Con la sentenza numero 516 emessa il 27 gennaio, il Tribunale amministrativo del Piemonte ha dichiarato illegittima la parte della delibera 181/2021 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) che impone alle agenzie e ai raccomandatari marittimi di pagare il contributo per conto degli armatori. 

La norma, che aveva scatenato le proteste dalla categoria, rendeva di fatto l'agente raccomandatario il soggetto passivo delle pretese contributive dell'Art anche quale sostituto di imposta del vettore estero dallo stesso rappresentato.

I giudici amministrativi ritengono che la sostituzione d'imposta non abbia una copertura legale e non sarebbe neppure prevista dalle norme che istituiscono l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e da quelle che regolano la professione di raccomandatario marittimo. In base alla sentenza del Tar Piemonte, gli agenti raccomandatari non saranno dunque più tenuti a versare all'Art il contributo "in nome e per conto dei vettori esteri" e coloro che lo avesse già fatto potranno richiederne la restituzione. I giudici hanno però confermato che queste imprese devono pagare il contributo per quanto riguarda loro stesse.