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02 maggio 2024, Aggiornato alle 09,12
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Politiche marittime

Certificato di competenza: "L'istruttore marittimo è abilitato al rinnovo". Lo ribadisce il Mit

L'associazione IAM sottolinea l'importanza del lavoro svolto nell'ambito della formazione come alternativa equivalente al servizio di navigazione


L'associazione IAM (Istruttori Associati Marittimi) rende noto che negli ultimi giorni il ministero dei Trasporti ha inviato a tutte Capitanerie di Porto e al CO.GE.CAP. una mail di chiarimento in cui, citando una sentenza del Consiglio di Stato, evidenzia che le attività che non si svolgono in mare - come l'attività didattica o di formazione in oggetto - possono valere quale occupazione alternativa al servizio di navigazione idonea al fine del rinnovo. Il pronunciamento del Mit premia il lavoro che IAM ha portato avanti in sinergia con l'intergruppo parlamentare "Sviluppo Sud, Aree fragili e isole minori" (M5S Camera dei Deputati) per far prevalere questo principio giuridico. 

"Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto frutto dell'intenso lavoro di tutto il team – ha dichiarato il comandante Gennaro Arma, presidente IAM -. Abbiamo raggiunto un ulteriore punto per la figura dell'Istruttore Marittimo, con la circolare emanata dalla Dott.ssa Scarchilli, Registro Ufficiale 0002676-29.01.24), in applicazione dell'articolo 7 del DM n. 51 del 2016. Attività equivalenti ai fini del rinnovo del certificato di competenza".

Ecco il testo della sentenza del Consiglio di Stato citata dal Mit: "Con sentenza n. 1304 del 2023, il Consiglio di Stato ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.m. n.51 del 2016 anche attività che non si svolgono in mare possono valere quale occupazione alternativa equivalente al servizio di navigazione idonea al fine del rinnovo del certificato di competenza; in particolare può esserlo l'attività didattica o di formazione qualora si svolga con modalità tali da garantire la conservazione delle competenze teorico-pratiche sulla base delle quali il certificato era stato rilasciato. Ciò significa che non è giustificata una risposta preclusiva al rinnovo del certificato di competenza sulla base del fatto che non è stato svolto servizio di navigazione, ma che va valutato caso per caso se l'attività svolta, alternativa alla navigazione (nel caso specifico della sentenza quella di istruttore presso l'IMAT), sia da considerarsi equivalente alla navigazione in quanto consente comunque la conservazione delle competenze teorico-pratiche sulla base delle quali il certificato era stato rilasciato. Il Consiglio di Stato, sempre nella citata sentenza ha, quindi, ritenuto che l'attività didattica e di formazione del personale marittimo, per le modalità con le quali si svolge, ben può garantire la conservazione delle competenze teorico-pratiche indicate nel certificato da rinnovare e che quel che conta è che l'Amministrazione approfondisca la tipologia di corsi che l'istruttore svolge e le modalità delle lezioni tenute".