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26 aprile 2024, Aggiornato alle 17,27
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Autoproduzione, TAR Liguria respinge ricorso GNV. Di nuovo

Per il tribunale regionale gli armatori possono utilizzare i propri marittimi solo quando non sono disponibili i portuali, e la loro mansione deve essere dedicata ed extra-tabellare

(Tobias Abel/Flickr)

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha respinto il ricorso i Grandi Navi Veloci (GNV) contro l'Autorità di sistema portuale di Genova e Savona per avergli negato l'autoproduzione, cioè l'utilizzo di personale marittimo per le operazioni portuali nella attività di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli trasportati dalle navi della compagnia.

In sintesi il TAR ribadisce quello che ha già sostenuto negli scorsi anni quando è stato interpellato sulla questione dalla compagnia: l'autoproduzione è possibile solo quando non c'è disponibilità dei portuali nello scalo di accoglienza, e richiederà l'utilizzo di personale dedicato, non del personale marittimo specifico. È un principio grossomodo in linea tanto con la normativa nazionale che con quella europea, anche se nel 2021 l'Antitrust ha sostenuto che un'autoproduzione così concepita penalizza la competitività dei porti. Dal canto loro, invece, i sindacati considerano l'assetto normativo giusto e le richieste degli armatori una forzatura.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, l'articolo di riferimento è il 199bis del DL Rilancio, approvato dal governo Draghi nel 2020. L'autoproduzione è sempre consentita ma l'autorizzazione per l'armatore è a determinate condizioni. In primo luogo, scatta quando la domanda per le società articolo 16 e 17 della legge 84/94 (cioè le società che gestiscono i "camalli", i portuali, e i terminal) non è sufficiente, quindi quando né la forza lavoro dei terminal né quella delle compagnie portuali riesce a tenere il passo delle operazioni di carico e scarico merce. Solo a quel punto l'armatore può utilizzare i suoi marittimi a bordo ma a condizione che sia dotata di mezzi meccanici adeguati, con personale preparato e aggiuntivo rispetto alla tabella di sicurezza/esercizio, quindi con lavoratori dedicati per contratto, o per tabella armatoriale, a questa mansione. Quest'ultimo principio, quello di utilizzare personale dedicato extra-tabellare, è stato recentemente ribadito anche dalla Capitaneria di porto su un caso che riguardava Caronte & Tourist nei collegamenti con Lampedusa.

«Il personale marittimo non può svolgere operazioni portuali», scrive il TAR Liguria, «considerando che GNV è titolare di autorizzazione per la movimentazione di merci e rotabili nel porto di Genova, l'Autorità di Sistema ha rimarcato che tali operazioni non possono essere effettuate dai membri di equipaggi ed ha chiesto che, ai fini dell'iscrizione negli appositi registri, fosse prodotto l'elenco del personale di terra adibito alle stesse. Secondo la prospettazione della ricorrente, la nota impugnata avrebbe natura di provvedimento puntuale che, modificando l'orientamento assunto fino a quel momento dall'Autorità di Sistema, preclude la possibilità di utilizzare il personale di bordo nello svolgimento delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli e rimorchi sulle navi che fanno scalo nel porto di Genova».

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