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26 luglio 2024, Aggiornato alle 19,41
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Politiche marittime

1,200 euro di indennità per i marittimi, le direttive dell'INPS

600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio, per chi ha perso il lavoro tra gennaio 2019 e marzo 2020 con trenta giornate di lavoro minime. Reddito di cittadinanza si incrementa fino a mille euro


L'ultima circolare dell'INPS (28 ottobre, n. 125) detta nuove istruzioni per l'indennità Covid-19 a favore dei lavoratori marittimi e di altre categorie (ex D.L. 104/2020, il decreto "Agosto") a le cui attività lavorative sono state colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per i marittimi l'indennità è di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. Come spiega l'istituto nazioanale di previdenza sociale, devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento (o comunque concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dal ministero dei Trasporti) tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un minimo di trenta giornate di lavoro. Infine, non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, di indennità di disoccupazione NASpI o di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi, e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

Il marittimo che gode di un reddito di cittadinanza inferiore ai mille euro non godrà dell'indennità ma vedrà un incremento del sussidio di 600 euro, fino a un massimo di 1000 euro, sempre per i mesi di giugno e luglio ciascuno. Chi gode del reddito di emergenza è escluso. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'INPS.

Le categorie del decreto "Agosto" riguardano, in particolare:

• stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
• dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
• dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
• intermittenti;
• lavoratori autonomi occasionali;
• lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
• lavoratori dello spettacolo;
• lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La circolare precisa i requisiti delle indennità, elenca le attività economiche interessate dal beneficio, analizza l'impatto sulla contribuzione figurativa, il diritto all'assegno per il nucleo familiare, le tipologie dei rapporti di lavoro e quali pensioni sono escluse per incumulabilità o incompatibilità.

La domanda per il riconoscimento dell'indennità, può essere inoltrata dagli interessati con modalità telematica, mediante l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso, o tramite il servizio di Contact Center integrato.