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26 luglio 2024, Aggiornato alle 19,41
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Tax credit sanificazione, Agenzia delle Entrate definisce la procedura

Il coordinamento Fai spiega le modalità di utilizzo


Con il Provvedimento dello scorso 11 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus previsto dal decreto Rilancio, sulla base delle richieste pervenute on line alla medesima Agenzia entro la scadenza ultima del 7 Settembre scorso. 

Il coordinamento Fai di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Roma rende noto che la misura del credito effettivamente utilizzabile ammonta al 15,6423% dell'importo richiesto, ed è il risultato del rapporto tra l'ammontare frutto delle istanze dei contribuenti (pari a 1.278.578.142 euro) ed il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro. 

Ogni beneficiario può visualizzare l'importo spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l'ammontare del credito d'imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro. 

Quanto alle modalità di utilizzo, i soggetti beneficiari possono scegliere tra l'impiego nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. 

In alternativa, fino al 31 dicembre 2021 è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione - anche parziale - del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tale comunicazione può essere effettuata solo dal soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia.