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25 aprile 2024, Aggiornato alle 18,45
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Infrastrutture

Piano nazionale dragaggi, arriva l'autorizzazione unica

Commissioni riunite della Camera approvano emendamento. L'escavo dei fondali determina la variazione al piano regolatore. Assoporti sottolinea come manchino ancora regole più chiare sul trattamento dei sedimenti

(nearmap.com/Flickr)

Con l'approvazione mercoledì di un emendamento al "Piano nazionale dei dragaggi sostenibili" da parte delle commissioni riunite della Camera dei Deputati, la regolamentazione dell'escavo dei porti commerciali fa piccoli passi avanti. Tra le novità l'autorizzazione unica, che a sua volta determina una variante al piano regolatore portuale. 

Non è ancora quella svolta richiesta dal cluster, come la declassificazione dei lavori di dragaggio da manutenzione straordinaria a ordinaria ma, come sottolinea il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, «si tratta di una vera semplificazione rispetto alla normativa vigente. Sarebbe opportuno cogliere quest'occasione per ragionare su una semplificazione ad ampio raggio, in linea con gli altri paesi dell'Unione europea, rendendo i porti accessibili e competitivi».

Uno degli apparati che rallenta maggiormente i dragaggi portuali, fino a bloccarli in molti casi, è la caratterizzazione dei sedimenti. Per Giampieri bisognerebbe predisporre «una disciplina che riesca a qualificare il sedimento come risorsa utilizzabile, naturalmente entro parametri certi e chiari. Inoltre, sarebbe auspicabile una certezza dei tempi per l'iter autorizzativo, nonché per le procedure di caratterizzazione. Infine, diventa necessario uniformare il trattamento tra le aree comprese nelle Zone economiche speciali e quelle non comprese».

«Non si tratta – conclude il presidente di Assoporti - della ricerca di una deregolamentazione, ma di una sana rivisitazione delle norme su questo tema così delicato e, al tempo stesso, così vitale per consentire ai porti italiani di essere protagonisti nel mercato. L'attenzione all'ambiente da parte dei porti è alta ed è una delle nostre sfide per assicurare il miglior futuro al comparto. I presidenti delle autorità di sistema portuale lavorano in questa direzione conoscendone l'importanza economica e sociale.  Quindi possiamo concludere che è certamente un buon primo passo e che crediamo possa essere una spinta che mancava per una semplificazione procedurale più diffusa, necessaria e non rinviabile. Come associazione siamo come sempre disponibili a fornire qualsiasi supporto ritenuto utile per trovare le soluzioni adatte».

Di seguito l'emendamento:
 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:  

Art. 6-bis. (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)  

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in conferenza unificata, approva il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle ADSP e delle Regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR, e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle ADSP. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.  

3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14- ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il ter- mine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.  

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