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29 aprile 2024, Aggiornato alle 08,20
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Imprese di autotrasporto, ridefiniti i costi minimi

L'Osservatorio sulle attività del settore rivede i costi sia sulla componente carburante che in merito alle altre voci d'esercizio 


Novità in arrivo per i costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto merci. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, infatti, ha ridefinito tali costi minimi, applicabili ai trasporti effettuati nel corrente mese di Giugno 2012, in riferimento sia alla componente relativa al carburante (prezzo medio gasolio mese di Maggio, pari a 1,703 €/l), sia a quella legata agli altri costi di esercizio (costo Km dell'autocarro, manutenzioni, costo Km del lavoro, costo km delle assicurazioni, costo km dei pneumatici, costo pedaggi e costi di organizzazione); com'è noto, l'art. 83 bis, comma 2, stabilisce che quest'ultima componente deve essere aggiornata "il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre", ed è quanto ha fatto l'Osservatorio con la delibera in esame. La determinazione in esame, riferisce il coordinamento Fai di Napoli, Salerno, Roma e Caserta, segna un rilevante cambiamento rispetto al metodo seguito sin'ora dall'Osservatorio, a partire dalle tabelle deliberate dal Novembre 2011; infatti, queste ultime tabelle stabiliscono un costo unico applicabile sia ai contratti scritti che a quelli non scritti, mentre scompaiono i costi di esercizio che, fino al mese scorso, venivano indicati in una colonna a parte per il trasporto eseguito in subvezione in presenza del contratto scritto.Quindi, i costi di esercizio riportati nelle tabelle sono frutto della somma delle componenti prima indicate, e, come di consueto, sono stati differenziati tenendo conto della massa del veicolo impiegato (5 categorie) e della lunghezza della tratta (5 fasce chilometriche). A proposito di quest'ultimo dato, richiamiamo l'attenzione sulla precisazione secondo la quale la distanza chilometrica rilevante per i costi è quella che va "dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o scarico intermedie". Per la categoria di veicoli superiori alle 26 ton, la nuova delibera individua, in aggiunta alla tipologia generica, delle tipologie specifiche che ricalcano quelle già previste nelle passate determinazioni, con l'importante novità che sono state eliminate le tabelle che, per alcune di queste categorie, indicavano dei costi per i viaggi di andata e ritorno. In futuro, spiega la Fai, l'Osservatorio potrà individuare ulteriori tipologie anche per i veicoli di massa pari o inferiore alle 26 ton; nel frattempo, tutti coloro che svolgano particolari tipi di trasporti per i quali non è stata redatta una tabella specifica, devono far riferimento ai costi generici in funzione della massa del veicolo utilizzato. Per quanto riguarda il trazionismo, sono state elaborate delle tabelle specifiche (applicabili all'ipotesi in cui, all'interno del complesso veicolare - trattore e semirimorchio - , solo il trattore sia in disponibilità del vettore effettivo), sia per la trazione di semirimorchio ordinario, sia per la trazione di semirimorchio adibito a trasporti in regime A.D.R. in cui il complesso veicolare abbia massa complessiva superiore alle 26 ton.Un capitolo a parte merita la subvezione tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi. Come detto agli inizi, l'ultima delibera dell'Osservatorio non fissa più dei costi specifici per la subvezione; questo, tuttavia, non significa che il costo d'esercizio della subvezione debba essere identico a quello sostenuto dal primo vettore dal momento che, come ha opportunamente sottolineato l'Osservatorio, il subvettore si inserisce nell'organizzazione di una altro vettore senza sopportare i costi legati all'organizzazione del trasporto, i quali, come abbiamo visto, sono una delle componenti che concorrono alla formazione del costo totale. Quindi, nella subvezione, al costo Km del trasporto previsto dalla tabella ministeriale va sottratta la componente legata ai costi di organizzazione, ed il risultato di questa operazione darà il costo di esercizio delsubvettore per l'esecuzione di quel viaggio. Un esempio, fornito dalla Fai, può chiarire meglio quanto appena detto: In un trasporto fatto da Napoli a Milano (650 Km) con un complesso veicolare di massa superiore alle 26 ton, il costo totale calcolato sulla base della tabella ministeriale ammonta ad € 817,70 (1,258 € x 650 Km). Se però il trasporto è effettuato dal sub vettore, dal costo Km previsto in tabella occorre togliere la parte relativa al costo dell'organizzazione del trasporto, che ammonta a 0,14 €/Km: pertanto, il costo Km da prendere a riferimento non è più quello della tabella ma 1,118 € (1,258 € – 0,14 €), con la conseguenza che il costo totale del sub vettore ammonterà ad € 726,70 (1,118 € x 650 Km). Ovviamente, in questo caso varierà anche l'incidenza del gasolio sul totale dei costi, che non sarà più del 32,750% ma del 36,851% ([0,412 x 100]/1,118).