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03 ottobre 2024, Aggiornato alle 15,19
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Politiche marittime

Fusione PSA-SECH Genova, Tar Liguria respinge ricorso Spinelli

Secondo il tribunale regionale l'acquisizione del terminal di calata Sanità da parte del gruppo di Singapore non pregiudica le attività dei terminalisti

Il terminal Sech di Calata Sanità, nel porto di Genova (FAI)

Il TAR della Liguria ha respinto il ricorso del gruppo Spinelli - che molto probabilmente ricorrerà al Consiglio di Stato - contro la decisione dell'autorità portuale di Genova di approvare l'acquisizione di maggioranza del secondo terminal container dello scalo, il Southern European Container Hub (SECH) di Calata Sanità, da parte del gruppo di Singapore PSA, che già gestisce il terminal PSA Genova Pra'.

Il TAR ha respinto il ricorso per «difetto di interesse ad agire». In altre parole, non c'è violazione sulla decisione dell'autorità portuale, risalente a luglio 2020. Spinelli opera nella stessa area, quella di Sampierdarena, gestendo il Genoa Port Terminal e il Terminal Rinfuse Genova, a cui si aggiunge la Centro Servizi Derna. Al tribunale regionale, Spinelli ha sostenuto che l'acquisizione violerebbe l'articolo 18, comma 7, della legge sui porti, la 84/94, quello che stabilisce che un'impresa concessionaria non può avere più concessioni, a meno che non siano per attività differenti.

Per il TAR l'acquisizione da parte di PSA non pregiudica le attività di Spinelli, o in generale di altri terminalisti, e non causerebbe una riduzione delle tariffe e dei ricavi delle attività dei concorrenti. L'acquisizione del SECH da parte di PSA non si concretizzerebbe in una doppia concessione ma in un'espansione delle attività, che a loro volta, come hanno riferito l'Antitrust e l'Avvocatura di Stato interpellate nel 2020, non pregiudicherebbe la competitività del mercato (ovvero, le attività simili in un raggio costiero di 300 chilometri). Su questo punto il TAR è stato chiaro: per Spinelli, «non si comprende quale utilità giuridicamente apprezzabile la parte attrice possa ricavare dall'annullamento dell'atto impugnato, nei termini della rimozione di una lesione da questo arrecata a un interesse "pretensivo" al conseguimento di un bene della vita o di un interesse "oppositivo" al suo mantenimento: a ben vedere, infatti da un lato l'atto non incide sulle concessioni rilasciate alla ricorrente, dall'altro questa non potrebbe comunque ottenere la concessione degli spazi attualmente assegnati alle controinteressate, che rimarrebbero nella loro disponibilità anche in assenza dell'operazione contestata».

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Tag: genova