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19 aprile 2024, Aggiornato alle 13,17
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Armatori - Infrastrutture

Fusione Psa-Sech, arriva l'ok del porto di Genova

Ultimo passaggio per concretizzare l'operazione. Il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale della Liguria Occidentale ha riassunto il percorso giuridico, dall'AGCM all'Avvocatura di Stato

Il terminal Sech del porto di Genova

Via libera del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale della Liguria Occidentale, che fa capo al porto di Genova, alla fusione tra Msc-Messina e Psa-Sech. Si tratta dell'ultimo passaggio autorizzativo per concretizzare l'operazione. 

Il Comitato, si legge in una nota dell'Adsp, «acquisito anche il parere unanime della commissione consultiva, che riunisce le rappresentanze di imprese e sindacati, ha deliberato unanimemente in senso favorevole al rilascio delle autorizzazioni al termine di una complessa e articolata istruttoria«.

Secondo quanto deliberato, «le autorizzazioni richieste sono rilasciate previa verifica delle dichiarazioni di impegno al puntuale rispetto dei piani di impresa in termini di traffici, investimenti e occupazione».
 
L'Autorità di sistema genovese ha riassunto tutte le fasi dell'istruttoria che hanno infine portato alla deliberazione del Comitato. Alla base, le istruttorie concluse dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e dell'Avvocatura di Stato. In particolare, l'interpretazione si bassa sull'articolo 18, comma 7 della legge 84/94. L'Avvocatura Generale dello Stato, a sua volta, ha seguito l'orientamento maggioritario dell'Avvocatura distrettuale verso una interpretazione funzionale della norma. Secondo l'Avvocatura, l'acquisizione di un controllo azionario su un soggetto che disponga di un altro titolo concessorio trova un limite esclusivamente nella valutazione sull'idoneità tecnica ed economica del nuovo soggetto e sugli effetti dell'operazione sul mercato portuale di riferimento. Mercato che, richiamando  precedenti deliberazioni dell'AGCM e della Commissione europea, deve essere inteso  come un arco costiero tra i 200 e i 300 chilometri, che nel caso in esame si estende dallo scalo di Vado a quello di  Livorno (la catchment area, area di influenza).

L'Avvocatura riprende le conclusioni dell'AGCM e ha ritenuto, oltre al fatto di non richiedere la comunicazione preventiva all'Adsp, che le evidenze raccolte non giustifichino ulteriori approfondimenti ai sensi della legge sulla tutela della concorrenza (L.287/1990). L'AGCM, non rilevando alcun contrasto delle operazioni con la norma, si è comunque riservata di monitorare i futuri comportamenti delle imprese di riferimento qualora risultino restrittivi della concorrenza. 

Il parere dell'Avvocatura ha altresì ritenuto ammissibile l'operazione di rilevamento di quote del gruppo Ignazio Messina da parte del gruppo Msc - pari al 49 per cento - rispetto alla quale, peraltro, le parti hanno dichiarato di rinunciare al controllo congiunto attraverso specifici patti parasociali. Anche qui l'AGCM non ha ravvisato profili di criticità.

Inoltre, le operazioni oggetto di delibera sono state inoltre considerate dalla Presidenza del  Consiglio dei ministri estranee all'esercizio dei poteri speciali per la tutela di asset strategici (golden power) in accoglimento della proposta avanzata in sede di istruttoria dal ministero dei Trasporti. 

Infine, l'Adsp ligure informa che mercoledì il Tar Liguria ha respinto il ricorso presentato da Alta Ponte Parodi per una richiesta di risarcimento danni per il ritardo nella liberazione delle aree e nell'esecuzione dei lavori presso Ponte Parodi. «La sentenza – conclude l'authority portuale - fa chiarezza su ruolo e compiti dell'Autorità di sistema portuale favorendo la programmata riqualificazione del compendio Ponte Parodi e Calata Santa Limbania».