|
adsp napoli 1
26 luglio 2024, Aggiornato alle 19,41
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica

Corte di Giustizia Ue e sanzioni per mancata registrazione. Il chiarimento Fai

A bordo del mezzo devono esserci sempre i documenti aggiornati relativi alle misurazioni del tachigrafo analogico


Il coordinamento Fai di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e Roma richiama l'attenzione sull'importante chiarimento della Corte di Giustizia in materia di sanzioni applicabili alla mancanza, a bordo del mezzo, dei fogli di registrazione del tachigrafo analogico, in violazione dalla normativa europea in materia: quindi, all'epoca dei fatti analizzati dalla Corte, dall'art.15, par.7, lett. a) del Regolamento 3821/1985 (attualmente art.36 del Regolamento 165/2014) che, in merito al tachigrafo di tipo analogico, prescrive che su richiesta degli addetti ai controlli, il conducente deve essere in grado di presentare i fogli di registrazione della giornata in corso e i 28 giorni precedenti. 

Per i conducenti alla guida di un veicolo munito di apparecchio digitale, ricordiamo che il Reg. 165/2014 stabilisce che, in aggiunta alla carta del conducente, gli stessi devono fornire: 
• ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006; 
• i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto precedente, nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico. 
La mancanza di uno o più di questi fogli sul mezzo viene sanzionata con l'applicazione, nei confronti dell'autista trasgressore, di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 52 ad un massimo di € 102, che fino ad oggi è stata applicata per ciascun foglio mancante. 

Con la Sentenza in esame la Corte di Giustizia, sollecitata ad intervenire sul punto, dalla Corte di Cassazione italiana, ha giudicato non in linea con il dettato comunitario, l'applicazione dell'importo unitario della sanzione, 52 € nel minimo, moltiplicato per il numero di fogli mancanti riscontrato sul posto dagli addetti ai controlli.  In particolare, si legge nella Sentenza, "qualora, in occasione di un controllo, il conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada non sia in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti, tale comportamento costituisce un'infrazione unica cui deve seguire una sanzione unica". 

La Corte di Giustizia è giunta a questa conclusione, tenuto conto: 
• del Reg. 3821/1985 che prevede l'obbligo di presentare i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 gg precedenti, "un obbligo unico applicabile a questo intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti."; 
• del Regolamento 561/2006 dove è espressamente riportato che "nessuna infrazione del regolamento n.3821/85 è soggetta a più di una sanzione". Lo stesso principio è stato confermato anche con l'entrata in vigore del Regolamento sul tachigrafo digitale 165/2014. La Corte poi evidenzia che il Regolamento 561/2006, stabilisce che "Le sanzioni devono essere effettive e proporzionate alla gravità delle infrazioni, come indicato dalla direttiva 2006/22/CE". Da ciò, la Corte trae due considerazioni: 
• "la sanzione prevista per tale inadempimento (mancanza a bordo di una o più registrazioni del periodo di riferimento), deve essere sufficientemente elevata, in considerazione della gravità di tale infrazione, affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo."; 
• "un inadempimento relativo al Regolamento n. 3821/85 è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente. Un inadempimento del genere impedisce infatti il controllo effettivo delle condizioni di lavoro dei conducenti e del rispetto della sicurezza stradale relativamente a più giorni".

Tuttavia, la circostanza che il giudice nazionale reputi l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non sufficientemente elevato per produrre effetti dissuasivi, non lo autorizza ad imporre più sanzioni per ogni giorno, compreso nel periodo della giornata del controllo e i 28 precedenti, dove siano state riscontrate delle mancanze di registrazioni. 

Di conseguenza, la Corte giunge a questa conclusione: "Il Regolamento CEE 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal Regolamento CE 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione".