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09 novembre 2025, Aggiornato alle 18,50
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Logistica

Carico e scarico dei Tir, Federlogistica-Conftrasporto: "Una vittoria le norme sui tempi"

Il presidente Davide Falteri sottolinea che "l'intervento del Mit recepisce pienamente le nostre indicazioni"


"Finalmente una misura pragmatica e immediatamente operativa che, come sta dimostrando anche la reazione del mercato, va incontro alle esigenze e risolve, certo in parte, problematiche emergenziali dei servizi di autotrasporto delle merci e dell'intera filiera della logistica". Così Federlogistica-Conftrasporto, che ha portato avanti con decisione queste istanze, esprime, per voce del presidente Davide Falteri, piena soddisfazione per la nota ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 13485/2025) che chiarisce in modo definitivo l'applicazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, come modificato dall'art. 4 del Decreto-Legge 73/2025, in materia di tempi di carico e scarico delle merci nonché per le ricadute pratiche che sta generando presso le imprese di autotrasporto (sull'argomento si sono già espresse anche la Fai, Assospena e Assiterminal).

"L'intervento del Mit, firmato dal capo dipartimento Stefano Fabrizio Riazzola, recepisce pienamente le nostre indicazioni – afferma Davide Falteri – e, anche alla luce dalle prime verifiche sul campo, genera certezza su un tema da noi evidenziato con forza, che aveva generato forti incertezze operative e interpretative all'interno della filiera logistica e dell'autotrasporto".

In particolare, la circolare ministeriale conferma che:

• la franchigia di attesa ai fini di carico e scarico è fissata tassativamente in 90 minuti, decorrenti dall'arrivo del veicolo nel luogo indicato per le operazioni; superato tale termine, al vettore spettano 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo;

• l'indennizzo è dovuto anche per il superamento dei tempi contrattuali di carico o scarico, senza ulteriori franchigie;

• la norma non consente deroghe pattizie e sancisce la responsabilità solidale di committente e caricatore nel pagamento dell'indennizzo, salvo diritto di rivalsa;

• soprattutto, viene chiarito che i tempi di attesa e i tempi di carico/scarico sono concetti distinti: i 90 minuti di franchigia si riferiscono esclusivamente all'attesa del mezzo, mentre le operazioni di carico e scarico non rientrano in tale periodo e possono anch'esse generare diritto all'indennizzo se superano i tempi contrattuali previsti.

"Con questo intervento – aggiunge Falteri – si completa la prima fase di un nostro confronto costruttivo con il Mit che ha avuto come obiettivo la tutela del lavoro degli operatori e la trasparenza nei rapporti contrattuali tra vettori, committenti e terminalisti. La logistica italiana può ora contare su una regola chiara e condivisa, utile a ridurre i contenziosi e migliorare l'efficienza del sistema".