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11 ottobre 2024, Aggiornato alle 17,23
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Autotrasporto, la mora delle fatture nel secondo semestre 2021

Fai-Conftrasporto informa che l'interesse da applicare ai pagamenti in ritardo di oltre sessanta giorni è dell'8 per cento

(Lise1011/Flickr)

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 166 del 13 luglio) che per il secondo semestre 2021 il saggio d'interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento è fissato nella misura dello 0 per cento, equivalente a quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea.

Di conseguenza, spiega Fai-Conftrasporto, l'interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti - ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 - per fatture pagate oltre il sessantesimo giorno dall'emissione (in forza del comma 13 dell'articolo 83bis della legge 133/2008) è dell'8 per cento, cioè quello fissato dal ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorato di otto punti.

Il comunicato del dicastero pubblicato in Gazzetta è scritto così:

saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 166 del 13.7.2021) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 il tasso di riferimento, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0 per cento.

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