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Autotrasporto, incentivi 2021/22 dal 2 maggio

Come richiesto dalla Fai-Conftrasporto, il primo periodo viene spostato di un paio di settimane. Tutto quello che c'è da sapere

(NAPARAZZI/Flickr)

La direzione generale dell'autotrasporto in seno al ministero delle Infrastrutture ha oggi riformulato il decreto attuativo per i contributi del biennio 2021/2022 spostando le date del primo periodo d'incentivazione dal 19 aprile al 2 maggio. Uno spostamento chiesto a più riprese da Fai-Conftrasporto che per gli associati riassume tutte le cose che le imprese di autotrasporto devono sapere per regolarsi.

Il provvedimento definisce le modalità operative connesse agli incentivi per il ricambio del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto merci, disciplinati dal DM 459/2021, in vigore per gli acquisti e acquisizioni eseguiti dal 16 dicembre 2021. Nel caso l'impresa richiedente, pur avendo partecipato alla precedente tornata di investimenti VII, riferiti al biennio 2020/2021, non abbia tuttavia completato la rendicontazione, l'eventuale istanza presentata a valere sulla nuova tornata di investimenti sarà considerata inammissibile, con conseguente rigetto della medesima. 

Presentazione delle domande di ammissione per la prenotazione delle risorse
Il D.D prevede due periodi distinti di incentivazione: 
1. dal 2 maggio al 10 giugno 2022 
2. dal 3 ottobre 2022 al 16 novembre 2022. 

Il DD prevede la creazione, a cura della RAM in qualità di gestore, di 3 contatori per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento, con il compito di aggiornare periodicamente le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute. Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» aggiornati delle somme disponibili, saranno visibili sul sito www.ramspa.it, nella sezione che sarà creata per gli investimenti VIII edizione. 
Anche in caso di esaurimento dei fondi, le domande rimangono proponibili e verranno accettate con riserva; l'istruttoria avverrà in base all'ordine di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse. 

Nell'ambito dei predetti periodi di incentivazione, le istanze di prenotazione dei fondi andranno presentate secondo queste scadenze: 
• dalle ore 10.00 del 2 maggio 2022 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 10 giugno 2022; 
• dalle ore 10.00 del 3 ottobre p.v e fino alle ore 16.00 del 16 novembre 2022. 

L'istanza deve essere inoltrata dalla PEC dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2022[at]legalmail.it, unitamente alla seguente documentazione: 
a. modello di istanza, reperibile in formato pdf editabile sul sito della RAM, firmato digitalmente; 
b. copia documento di riconoscimento del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; 
c. copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, a far data dal 16 dicembre u.s, e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi. 

Per la formazione dell'ordine di prenotazione, faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza. 

La RAM pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse. L'elenco ha il solo valore di ordine di prenotazione, e rimane valido in attesa che siano verificati i requisiti dell'impresa istante e della documentazione allegata, nella fase di istruttoria della rendicontazione. 

Il DD prevede espressamente che l'impresa possa annullare l'istanza precedentemente inoltrata e/o trasmetterne una nuova in annullamento della precedente. In caso di semplice annullamento dell'istanza, nella PEC andrà inserita la dicitura "annullamento istanza" mentre se ne viene presentata una nuova previo annullamento della precedente, la dicitura della PEC sarà "annullamento istanza e nuova presentazione"; in quest'ultima ipotesi, l'effetto è quello di perdere il piazzamento in graduatoria frutto della domanda annullata, per cui la nuova istanza andrà ad occupare una nuova posizione in coda. 

La fase di rendicontazione della domanda
• Per il primo periodo di incentivazione, la rendicontazione inizia dalle ore 10.00 del 4 luglio 2022 ed entro le ore 16 del 1° aprile 2023. 
• Per il secondo periodo di incentivazione devono trasmettere la documentazione pertinente dalle ore 10 del 1° dicembre 2022 ed entro le ore 16 del 1° settembre 2023. 

L'impresa che non dia seguito alla prenotazione mediante rendicontazione nei termini, sarà esclusa dalla presentazione di una nuova domanda durante la seconda fase. Non solo, ma l'Amministrazione potrà tener conto di questo comportamento, anche nell'ambito di successive edizioni di incentivazione. 
L'importo massimo ammissibile dei contributi per singola impresa non può superare € 550.000, in caso di superamento, si procederà alla riduzione fino al raggiungimento della predetta soglia ammessa. 
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, a pena di revoca. 

Non si procede all'erogazione del contributo anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio. 

A pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione debbano essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno prima dell'entrata in vigore del decreto in commento.
 
Autoveicoli a trazione alternativa 
a) Veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellata.
€ 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida 
€ 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t fino a 7 € 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t; 
b) Veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 
€ 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore superiore a 7 ton e fino a 16 t 
€ 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 t; 
c) dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t per il trasporto merci, come veicoli elettrici. Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento. 
Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a € 1.000 per ciascun veicolo rottamato, a condizione che quest'ultimo sia stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del dm. 
Autoveicoli euro VI con contestuale rottamazione per radiazione 
a) Radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 ton, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton, conformi alla normativa euro VI. 
€ 7.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton e fino a 16 ton; 
€ 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t. 
b) Il contributo per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-Final ed Euro VI (massa pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t), con contestuale rottamazione, è determinato in € 3.000 per ogni autoveicolo. 

Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale 
a) rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC595-5 e IMO. È richiesto che i predetti rimorchi e semirimorchi siano dotati di almeno un dispositivo innovativo conforme a quelli previsti nell'allegato I del dm. 
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 ton in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 ton allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate – ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla precedente lettera – con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 

Il contributo viene determinato in questo modo
• per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 ton allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli. In caso di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo unitario si accresce risultando pari a 7.000 €. 
• per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. Anche in questo caso, in presenza di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi più anziani, il contributo unitario si incrementa ammontando a €. 5.000.

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