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26 luglio 2024, Aggiornato alle 19,41
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Logistica

Autotrasporto, credito d'imposta al 28 per cento: le cose da sapere

Fai-Conftrasporto ha messo insieme tutte le FAQ più importanti per orientarsi sull'alleggerimento dei tributi relativi al primo trimestre 2022

(Rab Lawrence/Flickr)

Con un bollettino agli associati, Fai-Conftrasporto fa il punto della siutazione sul credito di imposta del 28 per cento sugli acquisti di gasolio del primo trimestre 2022, così da ricapitolare il tributo e le novità della pausa estiva. 

Il 5 agosto il ministero delle infrastrutture e l'Agenzia delle Dogane hanno emesso le prime FAQ, approfittando anche dell'open hearing con le Dogane svoltosi via web lo stesso giorno. Le FAQ sono utili a chiarire soprattutto il decreto 324 del 29 luglio. 
 
• Il modulo "file targhe" deve essere compilato inserendo, per ciascuna fattura di acquisto, identificata attraverso lo SDI, tutte le targhe dei veicoli (Euro V ed Euro VI "sopra 7,5 ton") – una riga per ogni targa – che sono stati riforniti con il gasolio acquistato per riempire la cisterna (FAQ 1). Nonostante si faccia riferimento a un valore di massa superiore alle 7,5 tonnellate, e fuor di dubbio che siano inclusi anche i mezzi pari a 7,5 tonnellate, tenuto conto del rinvio contenuto nella norma istitutiva della misura (3, comma 1 del d.l 50/2022, convertito in legge 91/2022), all'art. 24 ter , comma 2, lett. a del testo unico delle accise. In ogni caso, spiega la Fai-Conftrasporto, nella FAQ n. 57 ministero e Dogane utilizzano l'espressione "gasolio usato per veicoli non inferiori ad Euro 5 e 7,5 ton", per cui sembra che i riferimenti prima visti siano frutto di una svista;
• L'identificativo NO CARB deve essere riportato accanto a tutte le fatture che non riportano al loro interno l'identificativo della targa del veicolo rifornito (FAQ 2); 
• È possibile utilizzare i file excel presenti nel sito MIT, compilarli e poi salvarli con formato .CSV (con separatore di campo) (FAQ 3,4);
• Tutti gli importi da indicare (nel file fatture, colonne "importo fattura" e "importo a rimborso") sono al lordo dell'IVA. La Piattaforma determinerà automaticamente, dopo aver eseguito le opportune verifiche, l'importo ammesso a ristoro (FAQ 5, 15). 
• In merito ai mezzi detenuti in leasing, nella sezione del file targhe "contratto di noleggio (SI/NO)", deve essere selezionato "NO", giacché il leasing non equivale alla locazione. (FAQ 6)";
• Nel file "Targhe", per le fatture relative a rifornimenti eseguiti dalle cisterne, occorrerà indicare per n. volte la medesima fattura e le medesime targhe degli automezzi che hanno attinto da quella cisterna. Lo stesso vale anche per i rifornimenti pagati con le tessere carburante la cui fattura è cumulativa e riferita ad n. veicoli. (FAQ 10); 
• Per il gasolio utilizzato su veicoli presi in locazione senza conducente (anche con targa estera), nella colonna del file targhe "Contratto di noleggio (SI/NO)" occorre indicare "SI". Peraltro, viene specificato che "i contratti devono essere regolarmente registrati relativamente al periodo di cui si chiede il ristoro della spesa" (FAQ 12);
• In caso di fattura emessa da soggetto con sede legale all'estero (situazione che ricorre quando si utilizzano carte -netting- emesse da società estere per rifornimenti fatti in Italia), nel campo fattura dovrà essere riportato il numero della fattura estera, con il prefisso "net-" (ad esempio la fattura 1067542 dovrà essere inserita come "net- 1067542"). Anche in questo caso l'importo dovrà essere inserito necessariamente al lordo dell'IVA. Non è ammesso il rimborso per rifornimenti effettuati all'estero (FAQ 17). 
• L'identificativo SDI della fattura è il codice SDI della fattura (da non confondere con il codice unico dell'azienda), reperibile anche dal "file metadati" (FAQ 16, 20); 
• Nel caso di fatture di acquisto di carburante per la cisterna, il file fatture va compilato inserendo nella colonna "importo fattura" gli importi delle singole fatture al lordo dell'IVA. Nella colonna "Importo a rimborso" vanno inseriti gli importi, sempre al lordo dell'IVA, riferiti ai veicoli ammessi a contributo. Il file targhe va compilato riportando gli identificativi delle fatture, con accanto le targhe dei mezzi riforniti (una riga per ogni targa) – (FAQ 18); 
• L'avviso di apertura della piattaforma verrà pubblicato nell'area dedicata all'autotrasporto merci del sito del MIMS, nonché sul portale di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (FAQ 28); 
• È possibile inserire solo le fatture emesse nel primo trimestre del 2022, quindi nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2022 (FAQ 37, 48); 
• La domanda deve essere presentata dal titolare della ditta individuale o dal rappresentante legale dell'azienda o dall'incaricato, intendendosi per tale colui che è stato indicato dal legale rappresentante per operare con l'Agenzia delle Entrate. Non sono ammesse;
• Nell'impresa familiare, titolato alla presentazione è soltanto l'imprenditore titolare; non è utilizzabile lo SPID del collaboratore (FAQ 38, 39); 
• Il costo del gasolio utilizzato per alimentare il gruppo frigorifero del veicolo (compresi rimorchi e semirimorchi), è ammesso al ristoro (FAQ 40, 64); 
• I file devono essere salvati come "fatture.csv" e "targhe.csv" (FAQ 52); 
• Le aziende che effettuano conto proprio sono escluse dall'agevolazione (FAQ 55);
• Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi (es, il recupero delle accise chiesto per il gasolio acquistato fino al 21 marzo u.s), entro il limite della spesa effettuata per l'acquisto del gasolio usato su veicoli euro 5 ed euro 6 di massa non inferiore a 7,5 ton (FAQ 57); 
• Nei 30 gg di apertura della piattaforma è possibile modificare la domanda già accettata dal sistema ma, in questo caso, vale cronologicamente la presentazione successiva, per cui l'impresa perde la priorità che aveva acquisito con la prima istanza e verrà soddisfatta solo in caso di disponibilità dei fondi (FAQ 60, 72); 
• Il contributo sarà riconosciuto entro il 31 dicembre p.v, e può essere utilizzato anche successivamente relativamente a debiti fiscali sorti nel 2022 (FAQ 62); 
• Il ristoro dell'ADblue sarà previsto in una fase successiva (FAQ 75);

L'altra novità giunge dalla Commissione Europea che, lo scorso 11 Agosto, ha autorizzato l'Italia ad applicare alla misura in esame il limite più elevato di 500.000 € (rispetto al precedente, di 400.000 €), previsto il 20 Luglio u.s nella comunicazione della Commissione U.E (Com 2022/C 280/01, pubblicata in GUUE il 21 luglio 2022), che integra il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, approvato con la Comunicazione della Commissione U.E (2022/C 131 I/01) del Marzo u.s. Di conseguenza, come riportato anche nella FAQ n.27, il ristoro sarà riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci c/terzi aventi diritto entro questo nuovo limite, mentre per la parte eccedente occorrerà attendere l'autorizzazione individuale della Commissione. Peraltro, come chiarito sempre dalla medesima FAQ, "l'importo complessivo dell'aiuto deve riferirsi alla "sola" singola impresa". 

Infine, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 Agosto u.s è stato pubblicato il decreto ministeriale (MIMS) del 13 Luglio u.s, sulle modalità di erogazione dei fondi stanziati per la misura in esame (pari a complessivi euro 496.945.000,00, detratti 100.000 € per la convenzione con il soggetto gestore – la società Consap). Tra gli articoli di maggiore Fai-Conftrasporto segnala i seguenti:

• L'art. 4 (procedura di concessione del credito di imposta) prevede che gli aventi diritto siano le imprese che esercitano, in via prevalente, l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte al REN e all'Albo; 
• L'art.5 (modalità di fruizione del credito di imposta), prevede che esso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 241/1997, come d'altronde già indicato dalla norma istitutiva della misura ( 3 del d.l 50/2022, convertito in legge 91/2022). Questa norma, ricordiamo, prevede che la compensazione con il modello F24 è ammessa rispetto a crediti e debiti relativi alle imposte sui redditi (e relative addizionali), IVA, IRAP e contributi previdenziali. Ricordiamo che non si applica il limite di 250.000 € per le compensazioni previsto dall'art. 1, comma 53 della legge 244/2007, né quello dell'art. 34 della legge 388/2000, che la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 72) ha portato a 2 mln di € a partire dal 2022. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile del reddito d'impresa e della base imponibile Irap; 
• L'art. 6 (trasmissione dei dati), in cui si afferma che il MIMS (attraverso l'Agenzia delle Dogane), trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'importo del credito concesso. I dieci giorni, previsti dall'art. 6 del D.D, a partire dai quali sarà possibile presentare l'F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, decorrono proprio dal momento della predetta trasmissione (vedi FAQ 50). Come era già stato chiarito nell'informativa FAI Conftrasporto NOR22303 del 29 Luglio u.s, l'ammontare del credito d'imposta sarà messo a disposizione di ciascuna impresa avente titolo, all'interno del proprio cassetto fiscale.

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