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19 marzo 2024, Aggiornato alle 09,20
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Aiuti di Stato, 2 milioni illeciti verso Siremar ed SNS

Commissione europea chiude indagine avviata dieci anni fa sulle società ex gruppo Tirrenia. Autorizzati la maggior parte dei contributi pubblici, ma non tutti

Margrethe Vestager, commissaria europea per la concorrenza (Friends of Europe/Flickr)

L'Italia deve recuperare quasi 2 milioni di euro dalle compagnie marittime Siremar e Società Navigazione Siciliana (SNS) per una serie di aiuti economici illeciti erogati negli scorsi anni. Lo ha deciso la Commissione europea, chiudendo un'indagine avviata nel 2011 sul rapporto tra lo Stato italiano, le società dell'ex gruppo Tirrenia e i rispettivi acquirenti. Si tratta di diverse compagnie marittime italiane che navigano o hanno navigato nel Tirreno, alcune delle quali ex regionali. Bruxelles ha autorizzato la maggior parte degli aiuti pubblici concessi dal 2009 a questi soggetti, ma non tutti. Mettiamoli in ordine.

Sono due gli interventi statali ritenuti illegittimi:

• la proroga di un anno dell'aiuto al salvataggio a favore di Siremar, oltre la durata prevista di sei mesi, è incompatibile con gli orientamenti del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese e deve essere recuperata;

• le esenzioni da alcune imposte concesse a Siremar ed SNS nell'ambito del processo di privatizzazione, riducendo i costi che entrambe le società avrebbero altrimenti dovuto sostenere: aiuti incompatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

L'importo da recuperare è di circa 1,7 milioni da SNS e 200 milioni da Siremar. La Commissione ha inoltre riscontrato che non esiste continuità economica tra Siremar e SNS, il che significa che l'obbligo di restituzione dei 200 milioni non sarà trasferito a SNS. Sommando entrambi gli interventi pubblici si arriva a circa 1,9 milioni, che devono ora essere recuperati in qualche modo dall'Italia.

Per la commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, «i servizi di trasporto marittimo regolari e affidabili contribuiscono allo sviluppo economico e sociale delle isole e sono fondamentali per soddisfare le esigenze di mobilità dei residenti, in particolare di coloro che vivono e lavorano in le isole minori. Queste scelte consentono all'Italia di continuare a fornire questi servizi in Sicilia e in Toscana con regolarità durante tutto l'anno, e non solo durante l'alta stagione turistica estiva».

Passando a quello che è stato concesso, la Commissione europea ha stabilito che la compensazione del servizio pubblico concessa dal 2009 a Sicilia Regionale Marittima, cioè Siremar, e Toscana Regionale Marittima – Toremar - per l'esercizio dei servizi di traghetto in Italia è in linea con le norme dell'Ue sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa a SNS dal 2016 e a Moby dal 2012. Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che alcune altre misure a favore di Siremar, attualmente in liquidazione, ed SNS sono incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea. Pertanto, l'Italia deve ora recuperare circa 1,9 milioni di euro di aiuti illegali, interessi compresi.

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda Siremar:

• la compensazione del servizio pubblico (circa 199 milioni di euro) su venti rotte marittime raggruppate in cinque aree geografiche, dal primo gennaio 2009 al primo agosto 2012, è compatibile con la disciplina del 2011 sui servizi di interesse economico generale per sedici rotte e quella del 2005 per le altre quattro. Tale compensazione rispondeva a una reale esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari durante tutto l'anno. Inoltre, l'aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione per Siremar;

Per quanto riguarda SNS:

• il corrispettivo di servizio pubblico (circa 668 milioni di euro) per le medesime rotte nel periodo dall'11 aprile 2016 all'11 aprile 2018, nonché la procedura di gara per la cessione del ramo d'azienda Siremar a SNS, non si qualificano come aiuti di Stato perché sono soddisfatti i criteri stabiliti in un caso che ha fatto giurisprudenza, quello della compagnia tedesca Altmark Trans;

• la possibilità di utilizzare risorse di un fondo nazionale per far fronte al fabbisogno di liquidità di Siremar non si configura come aiuto di Stato, in quanto si tratta di un trasferimento intrastatale per finanziare la compensazione del servizio pubblico. Inoltre,
la possibilità di utilizzare questi fondi, destinati all'adeguamento delle navi ai requisiti di sicurezza, a fini di liquidità, non è qualificabile come aiuto di Stato poiché Siremar alla fine non si è avvalsa di tale facoltà.

Passando a Toremar e Moby, i contributi pubblici sotto esame vanno dal 2009 a oggi.

• la compensazione del servizio pubblico (circa 32 milioni) concessa a Toremar per l'esercizio di cinque rotte marittime, dal primo gennaio 2010 al primo gennaio 2012, è compatibile con la disciplina dei servizi di interesse economico generale, che risale al 2011. Tale compensazione rispondeva a una reale esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari durante tutto l'anno e gli aiuti concessi non hanno comportato sovracompensazioni per Toremar;

• non si qualificano i corrispettivi di servizio pubblico (circa 175 milioni) concessi a Toremar e a Moby per la gestione di sei rotte nel periodo 2 gennaio 2012-31 dicembre 2023, nonché la procedura di gara per la cessione di Toremar a Moby come aiuto di Stato, perché sono soddisfatti i criteri stabiliti nella causa C-280/00, Altmark Trans;

• la possibilità di utilizzare risorse di un fondo nazionale per far fronte al fabbisogno di liquidità di Toremar non si configura come aiuto di Stato, in quanto non costituisce una misura di aiuto aggiuntiva ma si limita a un trasferimento intrastatale per finanziare la compensazione del servizio pubblico;

• la possibilità di utilizzare taluni fondi, destinati all'adeguamento delle navi ai requisiti di sicurezza, a fini di liquidità, non si configura come aiuto di Stato poiché Toremar alla fine non li ha utilizzati;

• alcune esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione di Toremar non costituiscono aiuti di Stato poiché non conferiscono un vantaggio economico né a Toremar né a Moby.

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