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26 luglio 2024, Aggiornato alle 19,41
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Agevolazione contributiva "bonus Sud", le indicazioni Inps

Il coordinamento Fai precisa destinatari e regole della misura legislativa


Con la circolare n. 122 del 22 ottobre, l'Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'applicazione del beneficio contributivo "bonus Sud", per l'occupazione nelle aree svantaggiate; misura che è stata autorizzata dalla Commissione Ue lo scorso 6 ottobre. L'agevolazione – rende noto il coordinamento Fai di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Roma –  consiste nell'esonero dal versamento dei contributi, pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente sia instaurati che da instaurare.

I datori di lavoro che possono accedere alla misura, devono avere la propria azienda con sede nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Per i datori con sede legale in una Regione diversa, che intendano chiedere la misura per rapporti di lavoro in corso in unità operative collocate in una Regione svantaggiata, occorre che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "0L", dal significato "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

L'esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, senza individuazione di un tetto massimo mensile. Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In ragione dell'entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

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