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26 luglio 2024, Aggiornato alle 19,41
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Accise autotrasporto, le novità senza Euro 4

Da quest'anno i rimborsi sono validi solo per gli Euro 5 e gli Euro 6. Fai-Conftrasporto informa su delibera delle Dogane ed F24. Le cose da sapere

(andre desrochers/Flickr)

Dal primo gennaio di quest'anno sono esclusi dal rimborso sulle accise i mezzi di categoria Euro 4. Il beneficio, quindi, opera soltanto per il gasolio consumato su veicoli di categoria Euro 5 ed Euro 6.

Una delle ultime note dell'Agenzia delle Dogane (prot. 357045/RU del 24 settembre) informa le imprese di autotrasporto sulla richiesta di recupero delle accise. Fai-Conftrasporto riassume agli associati quali sono le novità per il terzo trimestre 2021, sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria ecologica euro 5 o superiore.

A questo link, è disponibile la circolare delle Dogane e il software per la compilazione.

L'importo del rimborso rimane confermato in 214,18 euro per mille litri di prodotto e, per l'utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. Per l'F24 è sempre "6740". L'Agenzia delle Dogane ricorda che questo credito può essere compensato anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese - da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi - superi il limite di 250 mila euro. 

Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane specificano che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito. Diversamente, la targa non è un elemento richiesto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti.

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del secondo trimestre 2021, l'utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2022 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2023. Inoltre, dal primo gennaio 2021 gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica per uso privato collegati a serbatoi superiori a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (i cosiddetti distributori minori), sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all'ufficio delle dogane territorialmente competente che, a sua volta, procede all'attribuzione del codice identificativo. Qualora l'esercente sia ancora in attesa di ricevere il codice identificativo precedentemente richiesto, nel Quadro B del modello deve compilare la tabella pertinente: distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice identificativo.

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