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19 aprile 2024, Aggiornato alle 18,53
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Politiche marittime

Porti come regioni e comuni. Il ricorso dell'Italia al Tribunale Ue

Le autorità di sistema portuale hanno impugnato la decisione della Commissione europea di assoggettare gli enti all'imposta sul reddito. Le ragioni degli avvocati

(Michael Coghlan/Flickr)

Come era stato preannunciato, le autorità di sistema portuali italiane (Adsp) hanno impugnato e depositato presso il Tribunale dell'Unione europea un ricorso contro la decisione della Commissione europea di riformare l'erario delle entrare portuali includendo l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle società, costituendo un aiuto di Stato. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego.

Nel corso di una conferenza stampa il presidente di Assoporti, Daniele Rossi, insieme al presidente dell'Adsp dell'Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e al presidente dell'Adsp della Sardegna, Massimo Deiana, hanno illustrato il contenuto del ricorso. In poche parole, secondo l'Italia c'è un'errata interpretazione della natura delle attività delle autorità di sistema portuale, le quali riscuotono i canoni di concessioni per conto dello Stato.

Entrando nel dettaglio, secondo il ricorso ci sono una serie di errori di valutazione che prefigurano un apparente aiuto di Stato. L'errore più evidente commesso dalla Commissione è quello di ignorare la natura pubblicistica del modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano. In assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, infatti, gli Stati membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance differenti. Diversamente da Francia, Belgio e Olanda - che hanno ricevuto negli scorsi anni una decisione simile alla quale si sono in qualche modo allineati - l'Italia ha riservato alla mano pubblica ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al demanio indisponibile dello Stato; l'amministrazione del demanio, riservata in via esclusiva alle autorità di sistema portuale territorialmente competenti; la riscossione da parte delle Adsp dei canoni demaniali da parte dei concessionari che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e che le Adsp semplicemente riscuotono.

Così, secondo la posizione degli avvocati, è viziata la decisione di classificare le Adsp come imprese, alle quali quindi chiedere l'assoggettamento all'imposta sul reddito. La Commissione traviserebbe il ruolo e le prerogative. In quanto pubbliche amministrazioni, gli enti che gestiscono i porti italiani sono entità infrastatali come le Regioni o i Comuni, alle quali lo Stato conferisce il compito di amministrare determinate aree territoriali. Anche le Regioni e gli enti locali, infatti, regolamentano in modo simile l'accesso dei privati, ovvero tramite concessione e non con un contratto di locazione, come invece sostiene la Commissione.

La disciplina tributaria italiana non assoggetta nessuno di questi soggetti all'IRES, il che di fatto è espressione del principio generale per cui lo Stato non paga le tasse.

Altra interpretazione errata della Commissione Ue riguarda la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali riscosse dalle Adsp. Non viene riconosciuto che nell'ordinamento italiano i canoni demaniali e le tasse portuali non sono un corrispettivo di un'attività economica ma l'assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato direttamente dalla legge e viene pagato dal concessionario allo Stato proprietario del bene. Le Adsp le riscuotono semplicemente e non possono, per esempio, negoziare l'ammontare con i soggetti interessati.

Corte di giustizia e Commissione Ue sostengono che la presenza di un canone direttamente fissato dall'impresa che gestisce un'infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: soltanto se il corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un'attività economica. Che è quello che non succede nei porti italiani. Ai canoni demaniali e alle tasse non è dovuta l'IVA, visto che sarebbe una tassa su una tassa. Per esempio, agli Stati altri membri in cui la Commissione ha contestato l'esenzione dalla tassazione delle società commerciali che gestiscono i porti, le riscossioni dall'utenza portuale erano soggette a IVA.

Le regole in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza e, non negoziando sui canoni, la concorrenza non c'è. Secondo gli avvocati di Assoporti, quindi, l'articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, quello sugli aiuti di Stato, non è applicabile alle Adsp. La Commissione non ha individuato infatti alcuna impresa concorrente delle Adsp, e non essendoci un mercato non possano esserci effetti distorsivi della concorrenza.

Infine, errata è la decisione della Commissione Ue di ritenere che l'esenzione delle Adsp dall'imposta sul reddito delle società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Le entrate delle AdSP, ivi incluse le tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione, in questo caso l'amministrazione del demanio portuale. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle Adsp le quali non possono cessare la loro attività amministrativa, così come accade a Regioni e Comuni.

Tag: bruxelles - tasse - porti