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28 marzo 2024, Aggiornato alle 16,33
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Licenza comunitaria, le nuove regole per i mezzi pesanti

Dal 21 maggio scatta l'estensione dell'obbligo di licenza ai veicoli tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate. Fai-Conftrasporto riassume tutte le novità

(Hans Splinter/Flickr)

Con una delle ultime circolari, la direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del ministero delle Infrastrutture ha fornito alcune informazioni di carattere operativo per la richiesta della licenza comunitaria per lo svolgimento, a partire dal 21 maggio 2022, di trasporti internazionali con veicoli di massa compresa tra le oltre 2,5 e le 3,5 tonnellate. A partire da quella data entrerà in vigore la modifica al Regolamento Ue 1072/2009 (apportata dal regolamento 1055/2020), che estende l'obbligo della titolarità della licenza comunitaria, e del possesso delle relative copie conformi sul mezzo, per eseguire trasporti intracomunitari con i veicoli di quella massa. Anche le imprese già titolari di licenza comunitaria che intendessero avvalersi dei medesimi veicoli, dovranno richiedere le ulteriori copie conformi. La Fai-Conftrasporto riassume agli associati tutto quello che c'è da sapere, incluse alcune modifiche al codice della strada introdotte dal ministero dell'Interno a dicembre tramite il decreto "Infrastrutture".

Data di inizio della licenza comunitaria 
In caso di rinnovo della licenza comunitaria avvenuto prima della scadenza, la validità della nuova licenza decorrerà dal giorno successivo alla scadenza della licenza rinnovata. Diversamente, se la licenza viene rinnovata dopo la scadenza, la data di inizio validità corrisponde alla data di rilascio. 

Imprese che dispongono di veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con o senza veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate
Non ci sono novità sostanziali legate al rilascio della licenza comunitaria per queste imprese, se non quelle legate alla circostanza che il tetto massimo di copie ottenibili da ciascuna impresa è dato da tutti i veicoli aventi massa superiore alle 2,5 tonnellate in disponibilità della stessa. Ovviamente, per i veicoli di massa superiore alle 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l'obbligo di avere le copie conformi scatterà solo dal 21 maggio prossimo.

Imprese che dispongono solo di veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate
Le domande per il rilascio della licenza comunitaria possono essere presentate a partire dal 2 gennaio scorso. Le licenze sono rilasciate seguendo il normale procedimento istruttorio e come data di inizio validità riporteranno quella del 21 maggio 2022, indipendentemente dalla data di rilascio. Successivamente, l'impresa potrà richiedere le copie conformi.

Le novità del decreto "Infrastrutture"
Il dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, con nota del 28 dicembre 2021 (prot.300/STRAD/1/0000014520.U/2021), ha chiarito la portata delle disposizioni di modifica al Codice della strada apportate dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il cosiddetto decreto "Infrastrutture": 

Articolo 10 - sulle modifiche in tema di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, sul rilascio delle autorizzazioni fino a 108 tonnellate
• da un lato fanno salve le autorizzazioni in corso di validità per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate, rilasciate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, prevedendo che per le stesse trovano applicazione le disposizioni vigenti al 9 novembre 2021. Tuttavia, tali autorizzazioni fino a 108 ton si devono considerare valide al massimo fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà recepire le linee guida per il futuro rilascio delle medesime autorizzazioni e comunque non oltre il 30 aprile 2022; 

• dall'altro si prevede che le autorizzazioni rilasciate dopo la data di entrata in vigore delle nuove norme, possono riferirsi esclusivamente ai veicoli o trasporti eccezionali con limiti di massa massimi di 86 tonnellate. Ebbene, il ministero deduce che «le autorizzazioni per i trasporti eccezionali per massa fino a 108 tonnellate non potranno più essere rilasciate fino all'emanazione del decreto ministeriale che disciplinerà le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni stesse». 

Articolo 61 sagoma limite
È relativa alla lunghezza massima degli autoarticolati a 18,75 metri, fermo restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare. Anche questa novità ha fatto molto discutere, anche in virtù di una formulazione della norma non sufficientemente chiara. Di seguito, riportiamo il passaggio del chiarimento fornito dal ministero dell'Interno: «la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è portata da 16,50 metri a 18,75. In funzione di tale nuovo limite e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari da emanare, potranno essere immatricolati per la circolazione in ambito nazionale, autoarticolati ed autosnodati che raggiungono le dimensioni indicate. La modifica ha effetto, tuttavia, anche sulle norme riguardanti la corretta sistemazione del carico sui veicoli e quelle relative ai trasporti eccezionali. Infatti, poiché la modifica della lunghezza massima fa riferimento ad un limite di categoria, gli autoarticolati e gli autosnodati attualmente in circolazione potranno beneficiare di tale previsione ed avere la possibilità di far sporgere longitudinalmente nella parte posteriore oggetti indivisibili, per 3/10 della lunghezza del veicolo, fino al raggiungimento del nuovo limite massimo di lunghezza fissato a m. 18,75, senza essere considerati trasporti eccezionali. In sostanza, un autoarticolato, già immatricolato, lungo 16,50 metri, potrà avere una sporgenza posteriore dovuta al carico indivisibile fino al raggiungimento della nuova lunghezza massima di categoria di m 18, 75 e, quindi, al massimo per 2, 25 metri. In considerazione di tale nuovo assetto normativo, le autorizzazioni al trasporto eccezionale già rilasciate per autoarticolati con oggetti sporgenti posteriormente entro i limiti sopraindicati e le relative prescrizioni specifiche di circolazione sono da ritenersi non più efficaci».

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