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Legge di Stabilità e salario minimo in Germania, le novità per l'autotrasporto

Il coordinamento Fai di Napoli analizza i cambiamenti normativi per il settore che interverranno dal 1° gennaio 2015

La Camera dei Deputati ha approvato, senza introdurre modifiche, il testo del d.d.l di Stabilità trasmesso dal Senato che, pertanto, diventa Legge. Di conseguenza – ricorda il Coordinamento Interprovinciale Fai di Napoli, Caserta, Roma, Salerno e Avellino - a partire dal 1 gennaio 2015 diventano operative tutte le misure per l'autotrasporto previste nel testo definitivo, ed in particolare:

STANZIAMENTO a favore del settore di 250 milioni di euro a partire dal 2015, per cui questi fondi diventano strutturali. Sempre dal 1 Gennaio diventeranno operative le disposizioni in tema di rimborsi delle accise sul gasolio, che evitano il taglio 15% che, altrimenti, sarebbe scattato sempre dal prossimo 1 gennaio ed escludono dalla misura i veicoli Euro 0 o inferiore.
DISCIPLINA DELLA SUB – VEZIONE All'interno del d.lgvo 286/2005 viene inserito l'art. 6 ter, dedicato interamente alla subvezione. La norma è stata così strutturata: - Il ricorso alla subvezione è possibile soltanto se è stato concordato tra le parti del contratto di trasporto al momento della stipula o durante l'esecuzione della prestazione. Pertanto, in assenza di accordo con il committente, il vettore non può subvezionare il trasporto. Il primo vettore assume gli oneri e le responsabilità che i nuovi articoli fanno ricadere sul committente, concernenti la verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali da parte del sub vettore.
- Se il ricorso alla sub vezione non è stato concordato ma, ciò nonostante, il vettore subveziona ugualmente il trasporto, si prevede che il contratto di trasporto può essere risolto per inadempimento,fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
- Viene previsto il divieto del sub vettore di affidare l'esecuzione del trasporto ad un secondo sub vettore.
- Viene introdotta un'eccezione al divieto di ricorrere alla sub vezione, con riferimento al trasporto di collettame con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, qualora vi sia la "rottura del carico". In tal caso viene prevista la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub vettori dopo ogni rottura del carico.
ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La norma sopprime la scheda di trasporto, abrogando l'art. 7 bis del d.lgvo 286/2005 che, come si ricorderà, era stato inserito con la Legge 127/2010, il cui obbligo era scattato dal 19 Luglio 2011.
RIFORMA DELL'ART. 83 BIS DELLA LEGGE 133/2008 E SS MODIFICHE L'art 83 bis viene riformulato per tener conto delle conseguenze prodotte, sull'impianto dei costi minimi di esercizio,dal pronunciamento della Corte di Giustizia U.E del 4 Settembre 2014. Nei contratti di trasporto scritti e non, stipulati ai sensi del d.lgvo 286/2005, "i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale". La norma segna, quindi, il superamento dei costi minimi di esercizio nella concezione conosciuta fin'ora (quindi, di costi decisi dal ministero dei Trasporti e inderogabili dalle parti, con il potere del vettore di richiedere un decreto ingiuntivo per il recupero delle differenze), fermo restando che la libertà contrattuale, come stabilisce ora la norma, deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
• Per i contratti di trasporto di durata superiori ai 30 gg, viene riproposta la clausola di adeguamento della parte di corrispettivo legata ai costi del carburante, in presenza di variazioni del prezzo che superino del 2 %, il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto o dall'ultimo adeguamento effettuato. Questo adeguamento scatta anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.
- E' stata eliminata la sanzione legata ai costi minimi di esercizio mentre è stata mantenuta quella sul mancato rispetto dei tempi di pagamento, oltre i 90 gg dall'emissione della fattura. (sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. L'accertamento della sanzione è condotto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate
durante i controlli nei locali delle imprese).
CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO E DI SUBTRASPORTO Prima di proporre una causa su questioni inerenti il contratto di trasporto o di sub trasporto, l'interessato è obbligato ad attivare la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati. Nel contratto di trasporto o in accordo separato, le parti possono prevedere che la negoziazione assistita si svolga presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono. E' importante precisare che questa disposizione non si applica all'azione diretta di cui all'art. 7 ter del d.lgvo 286/2005, per cui quest'ultima continuerà ad esercitarsi senza dover prima tentare la negoziazione assistita con la controparte.
PUBBLICAZIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, DI VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO Fermo restando che il prezzo del trasporto viene liberamente concordato dalle parti, il Ministero dei Trasporti pubblicherà ogni mese, sul proprio sito internet, "i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi", nei quali si terrà conto delle variazioni del prezzo del gasolio registrate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
LIMITI ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' FINANZIARIA MEDIANTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE L'impresa di autotrasporto potrà dimostrare la capacità finanziaria attraverso la polizza di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di attività che decorrono dalla data di autorizzazione all'esercizio della professione di cui all'art. 11 del Regolamento (CE) 1071/2009. A partire dal terzo anno l'impresa non potrà più avvalersi del predetto strumento, per cui la dimostrazione del requisito dovrà avvenire mediante: i conti annuali dell'azienda, certificati da un revisore o da altro soggetto debitamente riconosciuto; l'attestazione rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa.

Nuova normativa in Germania
Il coordinamento Fai segnala inoltre che dal 1 gennaio 2015, entrerà in vigore in Germania la nuova normativa sul salario minimo garantito, la quale prevede che chiunque lavori in quel Paese debba inderogabilmente percepire uno stipendio minimo di 8,50 lordi all'ora. Questa normativa riguarda tutti i settori, ma rischia di avere un impatto pesante sulle imprese di autotrasporto. Infatti, gli obblighi connessi alle nuove disposizioni riguardano certamente chi effettua attività di cabotaggio in Germania; inoltre, secondo quanto sostenuto dall'IRU e da altre fonti, compreso il ministero Federale del Lavoro tedesco, essi interesserebbero anche chi effettua attività di trasporto internazionale da/per la Germania e, addirittura, chi semplicemente è in transito pur essendo diretto in altri Stati. Quanto alle formalità da espletare, risulta che coloro che effettuino una delle predette attività di trasporto, prima di mettersi in viaggio, debbano comunicare alcune informazioni via fax alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, al numero 0049.(0) 221.964870, con un modulo predisposto, che gli interessati possono richiedere alle nostre segreterie Fai. Tra le informazioni da trasmettere: nome, cognome e data di nascita del conducente che esegue il trasporto; inizio e durata prevista dell'attività di autotrasporto in Germania; luogo dove viene conservata la documentazione sul rispetto del salario minimo; alla prima registrazione, una certificazione che l'autista deve fornire a richiesta che assicura il pagamento del salario minimo. Il documento va redatto in lingua tedesca e può contenere l'elenco delle operazioni fino ad un massimo di 6 mesi; una volta trasmessa, non è obbligatorio comunicare eventuali modifiche alla pianificazione del trasporto. Inoltre, entro 7 giorni dalla fine dell'attività di trasporto, il conducente deve registrare l'inizio, la durata e il termine delle ore lavorate in Germania; questo documento deve essere conservato per due anni in Germania oppure all'estero ma, in quest'ultimo caso, l'impresa deve aggiungere una dichiarazione in cui assicura che i documenti richiesti sono a disposizione della dogana, per gli eventuali controlli. Le sanzioni previste sono molto gravi, tenuto conto che per il mancato invio delle informazioni sopra indicate si può arrivare fino a 30mila euro di multa mentre per il mancato rispetto del salario minimo è prevista una sanzione fino a 500mila euro!!. La Conftrasporto, riferisce il Fai, ha immediatamente interessato il ministero dei Trasporti, chiedendo l'emanazione di una nota ufficiale che chiarisca con precisione l'ambito di applicazione della normativa (quindi, se è limitato al cabotaggio oppure se interessa anche il trasporto internazionale in generale – destino/transito) e le formalità da seguire per evitare di essere sanzionati. Ulteriori informazioni sul sito internet delle dogane tedesche http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html