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03 maggio 2024, Aggiornato alle 16,47
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Logistica

Italia zona rossa, nessuna limitazione per l'autotrasporto

Le nuove disposizioni governative vietano gli assembramenti di persone in luoghi pubblici. Tutto il resto, soprattutto camion e navi, possono circolare senza problemi


Con l'entrata in vigore da oggi, fino al 3 aprile, del nuovo decreto del Consiglio dei ministri si espande a tutto il territorio nazionale le disposizioni regionali alla mobilità per limitare la diffusione del Coronavirus. Per l'autotrasporto la circolazione delle merci non è affatto limitata. Sono ovviamente escluse tutte le pesanti conseguenze collaterali derivanti dalla limitazione della mobilità delle persone: l'annullamento di qualsiasi evento culturale, sportivo e professionale pubblico, come anche le assemblee di categoria, i convegni, gli incontri di lavoro, sempre in luoghi pubblici. In generale, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici, oltre alla chiusura anticipata anticipata alle 18 di negozi, bar e ristoranti. I supermercati, questo è bene sottolinearlo, restano aperti con i loro orari regolari.

Il modulo di autocertificazione

Riassumendo, dal 10 marzo diventano operative in tutta Italia le misure previste all'art.1 del decreto del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020. Saranno controllati soprattutto gli spostamenti dei civili mentre per i mezzi pesanti i controlli saranno perlopiù relativi alla normale prassi documentale della catena logistica. Nei giorni scorsi i sindacati del trasporto sono tornati a sottolineare più volte, così come altre associazioni del cluster logistico e marittimo, che queste pesanti limitazioni non impattano sulle merci, nel senso che le merci, di fatto, vengono già controllate da sempre con attente profilassi sanitarie, per cui la fluidità logistica delle merci non ne sarà intaccata. Fai-Conftrasporto ha riassunto per punti tutte le novità per gli autotrasportatori:

• Evitare spostamenti delle persone fisiche che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, da dimostrare tramite autodichiarazione che, secondo la direttiva impartita dal ministero dell'Interno ai Prefetti nella giornata, potrà essere resa anche seduta stante mediante compilazione di moduli forniti dalle forze di Polizia;
• rimane confermato il contenuto dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo, che esclude da queste limitazioni il transito e il trasporto merci e l'intera filiera produttiva la quale, pertanto, potrà continuare ad operare;
• consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per i soggetti con febbre superiore a 37,5, la raccomandazione di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 
• divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti posti in quarantena o risultati positivi al virus; 
• raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati, durante il periodo di efficacia del nuovo decreto, di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 
• sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte sia da enti territoriali che da soggetti privati, ferma restando la formazione a distanza. È esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione, al fine di mantenere il distanziamento sociale di un metro a pena della sospensione dell'attività; 
• sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza; 
• svolgimento di attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
• obbligo, nelle giornate festive e prefestive, di chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione di farmacie, parafarmacie, e punti vendita di generi alimentari con obbligo di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro, a pena di sospensione dell'attività;
• sospensione degli esami di idoneità delle patenti e delle altre abilitazioni professionali di cui all'art. 116 cds (tra cui rientra quello per la CQC), da svolgersi presso gli Uffici della motorizzazione civile con sede nei predetti territori; con apposito provvedimento dirigenziale verranno prorogati i termini per i candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d'esame a causa di detta sospensione;
• divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

La sanzioni per chi viola il decreto sono quelle dell'articolo 650 del codice penale, che punisce l'inosservanza di un provvedimento di un'autorità. Pena prevista arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del codice penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica.