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04 dicembre 2024, Aggiornato alle 09,16
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Logistica

Green pass e autotrasporto, le cose da sapere

Dal 15 ottobre, fino alla fine dell'anno, inizia l'obbligo del certificato verde. Sanzioni fino a 1,500 euro, tamponi calmierati e grande cautela sulla privacy

(pgport s/Flickr)

Il governo, nella seduta del consiglio dei ministri del 16 settembre, ha approvato il decreto legge che estende l'obbligo del green pass ai lavoratori pubblici e privati. Scatterà dal 15 ottobre e durerà fino al 31 dicembre, in coincidenza con la fine dello stato di emergenza (il quale, a meno di cambiamenti profondi nell'andamento della pandemia, con ogni probabilità sarà prorogato).

La Fai-Conftrasporto ha riassunto tutto quello che c'è da sapere per i lavoratori del settore privato nell'autotrasporto, ma anche più in generale per quelli della logistica delle merci.

A chi si applica - Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica - Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua - Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni, ovvero la privacy. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni - Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del green pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1,500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di green pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde.

Tamponi calmierati - Il decreto prevede l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il ministro della salute. L'obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Il Garante della privacy, con documento web n. 9696958 del 6 settembre 2021, ha fatto chiarezza sul trattamento dei dati personali. In particolare, evidenzia che questo trattamento deve ritenersi legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione) e segua le modalità indicate dal Ddpcm del 17 giugno 2021, il quale oltre a disciplinare la lettura del green pass mediante l'unica app consentita, "VerificaC 19", prevede anche che colui che verifica non può raccogliere  e mantenere i dati, in qualunque forma. Sotto questi termini la norma che disciplina la verifica del green pass non costituirebbe un illecito sulla protezione dei dati personali e di conseguenza, e non richiede quindi l'autorizzazione da parte del Garante.

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