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04 dicembre 2024, Aggiornato alle 09,16
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Politiche marittime

Genova, Tar respinge autoproduzione Grandi Navi Veloci

È valida solo per singoli accosti programmati, mentre la compagnia li chiedeva per tutta la flotta. Un'altra sentenza che indirizza un servizio poco normato

(Tim Moreillon/Flickr)

a cura di Paolo Bosso

Con una sentenza di luglio scorso e pubblicata il 27 settembre, il Tribunale Amministrativo della Liguria ha respinto il ricorso di Grandi Navi Veloci (GNV) contro il rifiuto dell'Autorità di sistema portuale della Liguria Occidentale – i fatti risalgono a novembre 2018, la decisione e maggio 2019 – di autorizzarle l'autoproduzione, cioè l'utilizzo del personale di bordo per le operazioni di rizzaggio e derizzaggio senza fare ricorso a imprese esterne o maestranze portuali.

Leggi la sentenza del Tar della Liguria

In sintesi, il TAR riconosce come legittima la decisione dell'autorità portuale in quanto la richiesta di GNV aveva carattere strutturale, cioè chiedeva un'autorizzazione generale alle attività della compagnia nel porto, a tempo indeterminato, quando l'autoproduzione è ammissibile solo in casi eccezionali, legati a singoli approdi programmati. La sentenza è importante perché indirizza ulteriormente il regime di autoproduzione in Italia, che non è ancora di fatto normato.

L'evento risale al 30 novembre 2018, quando GNV chiedeva all'autorità portuale di Genova il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 della legge 84/94 per l'autoproduzione. L'Autorità portuale, con un provvedimento di quasi sei mesi dopo, datato 2 maggio 2019, negava l'autorizzazione in quanto «non appare coerente con il quadro generale ed operativo/gestionale», ma soprattutto le operazioni portuali in autoproduzione sono valide su «singole navi in occasione di singoli accosti o di alcuni accosti programmati», mentre la richiesta di GNV era stata formulata sine die (a tempo indeterminato) per l'intera flotta delle navi scalanti il porto di Genova. 

Da allora, fino alla sentenza di oggi, si sono susseguiti i ricorsi dell'armatore (che si appellava al silenzio assenso per ambiguità tecnica e assenza esplicita di diniego da parte dell'autorità portuale, motivazioni respinte dall'Avvocatura di Stato), i chiarimenti del ministero delle Infrastrutture e un ulteriore diniego dell'autorità portuale, del 14 gennaio 2020. 

Infine, il TAR della Liguria chiarisce che sì, «l'autorità avrebbe operato una tardiva valutazione dei documenti prodotti da GNV che, però, è risultata a sua volta erronea e incompleta». L'autorità portuale di Genova, sentenzia il Tribunale regionale della Liguria, «ha indicato in modo compiuto e inequivoco i motivi che ostavano all'occoglimento dell'istanza proposta dalla ricorrente, in primo luogo perché avente carattere "strutturale" e non riferita a singoli accorsi o a singole navi».

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