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26 luglio 2024, Aggiornato alle 19,41
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Cross-trade e cabotaggio, le linee guida Ue sul distacco dei conducenti

Un riassunto delle parole chiave e delle novità introdotte con la direttiva Ue 2020/1057

(Lise1011/Flickr)

A pochi giorni dall'entrata in vigore dal 2 febbraio delle nuove disposizioni sul distacco transnazionale dei conducenti previste dalla direttiva Ue 2020/1057, la Commissione europea ha pubblicato oggi le prime linee guida e una FAQ per chiarire agli operatori come applicarla.

La prima distinzione da fare, come spiega la Fai-Conftrasporto, è tra distacco cross-trade o di cabotaggio. Il cross-trade consiste nelle operazioni di trasporto svolte tra due Stati membri, o tra uno Stato membro e un Paese terzo, nessuno dei quali è il Paese di stabilimento dell'operatore che effettua tali operazioni; per cabotaggio si intende il trasporto nazionale per conto terzi effettuate a titolo temporaneo sul territorio di uno Stato membro da un operatore stabilito in un altro Stato membro. 

Viceversa, il conducente non è considerato distaccato quando effettua: 
operazioni di trasporto bilaterale internazionale – intese come operazioni di trasporto basate su un contratto di trasporto dallo Stato membro in cui è stabilito l'operatore (Stato membro di stabilimento) verso un altro Stato membro o verso un Paese terzo, ovvero da un altro Stato membro o un Paese terzo allo Stato membro di stabilimento; 
limitate attività aggiuntive di carico e/o scarico (ossia operazioni cross-trade come sopra descritte) svolte nell'ambito di operazioni bilaterali negli Stati membri o nei paesi terzi attraversati dal conducente. Ricordiamo che la direttiva considera trasporti bilaterali (per cui non scattano le regole sul distacco) anche quelli dove in aggiunta ad un'operazione di trasporto bilaterale, il conducente effettui una sola attività di carico e/o scarico negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che il conducente non effettui operazioni di carico e scarico nello stesso Stato membro. Se durante l'operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento non è stata fatta nessuna attività aggiuntiva, ed è seguita da un'operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato di stabilimento, sono consentite fino ad un massimo di due attività aggiuntive di carico e/o scarico, alle stesse condizioni di cui alla precedente ipotesi. 
• transito attraverso il territorio di uno Stato membro senza svolgere alcuna attività di carico o scarico; 
tratta iniziale o finale di un'operazione di trasporto combinato, come definita nella Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, nel caso in cui la tratta stradale di per sé consista in un'operazione di trasporto bilaterale internazionale 

Eventuali domande o segnalazioni in merito alle dichiarazioni di distacco possono essere inviate a road-transport[at]ela.europa.eu.

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