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25 aprile 2024, Aggiornato alle 19,07
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Crediti d'imposta per sanificare e adeguare ambienti di lavoro spiegati dal coordinamento Fai

L'Agenzia delle Entrate ha emanato sull'argomento un provvedimento direttoriale e una circolare


Lo scorso 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento direttoriale n.259854 e la circolare n.20, che danno attuazione ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione/acquisto dei dispositivi di protezione, previsti dal cd decreto Rilancio. Lo afferma il coordinamento Fai di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Roma, che spiega nel dettaglio il contenuto del provvedimento e della circolare.

Questi crediti, rientrano nel novero di quelli cedibili mediante il meccanismo stabilito dall'art. 122 del decreto Rilancio che consente, in alternativa all'utilizzo diretto, la cessione anche parziale ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari che si stanno attrezzando al riguardo. 

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro opera in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, ed i beneficiari sono stati individuati negli operatori con attività aperte al pubblico e nelle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi soggetti, la circolare precisa che il legislatore ha voluto estendere il beneficio a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR. 

Quanto agli interventi e agli investimenti agevolabili, sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2: es, gli interventi edilizi funzionali alla riapertura, l'acquisto di arredi di sicurezza e – in ordine agli investimenti agevolabili - quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti, ed i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.
 L'ammontare del credito d'imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro di spese, per un credito d'imposta massimo di 48.000 euro. Nel caso in cui le spese agevolabili superino tale importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro. 

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020 anche se prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020. L'utilizzo deve avvenire esclusivamente in compensazione con il modello F24 di versamento o, in alternativa, può essere ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, spetta nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Tra i soggetti beneficiari rientrano le imprese in generale (senza distinzione di Codice ATECO). 

Il credito spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per
• la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l'attività. A questo proposito, le Entrate hanno chiarito che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. 

• l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Trattasi quindi: 
- di mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 
- prodotti detergenti e disinfettanti; 
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le spese di installazione.

L'importo del credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese ammissibili, che sono quelle sostenute nell'anno solare 2020 1 gennaio / 31 dicembre, con limite massimo di 60.000 euro per beneficiario (riferito anch'esso all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili). Per importi di spesa superiori a 100.000 euro, il beneficio ammonterà sempre al limite massimo di 60.000 euro. Poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio. 

L'utilizzo del credito può avvenire: 
• in compensazione con modello F24. A tale proposito, l'Agenzia ha preannunciato l'istituzione a breve di un codice tributo; 
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; 
• o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

Infine, conclude il coordinamento Fai, la circolare 20/E evidenzia che, per espressa previsione del comma 3, art. 125 del decreto Rilancio, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dpi non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap; diversamente, ciò non accade per quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per cui nel silenzio della norma lo stesso deve ritenersi assoggettato ad entrambe le imposte