|
adsp napoli 1
19 marzo 2025, Aggiornato alle 16,08
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica

Costi minimi legittimi per la Corte Costituzionale

L'organo giudicante si è espresso sull'articolo 83-bis

Il coordinamento interprovinciale Fai di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Roma comunica che con ordinanza n. 80 depositata lo scorso 13 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla legittimità dell'articolo 83-bis sui costi minimi di esercizio. L'inammissibilità si fonda essenzialmente su due elementi in primo luogo sull'intervenuta sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 settembre 2014 che ha affermato alcuni principi imprescindibili in tema di costi minimi e direttamente applicabili nel nostro ordinamento; in secondo luogo la Corte Costituzionale ha ricordato che successivamente alla su detta sentenza della Corte di giustizia è intervenuta nel nostro ordinamento la Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), per effetto della quale la Consulta stessa ritiene che "è venuta meno ogni disciplina legale del corrispettivo del contratto di trasporto".

La Corte Costituzionale ha osservato, inoltre, che: «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo alle norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo» (ordinanza n. 268 del 2005; ordinanze n. 124 del 2012 e n. 179 del 2011). Ed ancora, conclude il coordinamento Fai, la Consulta, in un passaggio finale dell'ordinanza, rimette, inoltre, alla valutazione dei Tribunali ordinari ogni e più opportuna considerazione sia sull'incidenza della pronuncia della Corte di Giustizia europea sia sulle modifiche normative sopravvenute alla decisione del giudizio sottoposto al loro esame.