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19 marzo 2024, Aggiornato alle 09,20
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Costi minimi autotrasporto, anomalie sui contratti non scritti

Nell'ultimo aggiornamento, quello di aprile, i costi di esercizio per chi non stipula contratti nero su bianco sono sommati con voci non pertinenti

(Rab Lawrence/Flickr)

Il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato l'aggiornamento ad aprile 2023 dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi. Fai-Conftrasporto afferma però che ci sono alcune anomalie per i contratti di trasporto non scritti.

I calcoli si basano sui valori pubblicati a gennaio 2023, e applicando agli stessi l'incremento derivante dall'inflazione indicata mensilmente dall'Istat e tenuto conto della variazione del costo del carburante nello stesso periodo. Fai ricorda che secondo quanto stabilisce il Decreto legislativo 286/2005, il corrispettivo nei contratti di  trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Considerando tutto questo, i costi minimi possono riassumersi in questi termini: 

• nei contratti di trasporto conclusi in forma scritta (completi di tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 6 del d.lgs 286/2005), il corrispettivo è lasciato alla libera
contrattazione tra le parti, ed i costi pubblicati dal ministero hanno un mero valore di riferimento;

• viceversa, nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta (mancanti di uno o più elementi essenziali di cui all'art. 6 del d.lgs 286/2005), il corrispettivo di trasporto va determinato attenendosi ai costi di riferimento pubblicati dal ministero delle nfrastrutture. Da ultimo si evidenzia che la tabella continua a contenere (come quella di gennaio) alcune anomalie, come ad esempio quello riguardante il totale che non rappresenta la somma dei costi di esercizio per ogni singola categoria di autoveicoli in quanto ottenuto addizionando voci alternative tra loro.


A – fino a 3,5 ton;
B – oltre 3,5 ton e fino a 12 ton;
C – oltre 12 ton e fino a 26 ton;
D – oltre 26 ton

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