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04 dicembre 2024, Aggiornato alle 16,22
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Autotrasporto, CQC e proroga patenti. Tutto quello che bisogna sapere

Fai-Conftrasporto mette in ordine i documenti, le competenze e le scadenze - nazionali e comunitarie - ora che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre

(Antonio Fiol/Flickr)

Il ministero delle Infrastrutture ha aggiornato le proroghe di validità delle abilitazioni alla guida per l'autotrasporto. I documenti necessari, le competenze, alla luce della decisione del governo di prorogare lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Fai-Conftrasporto li ha messi in ordine.

Scatta l'automatica applicazione delle proroghe inquadrate nel decreto "Cura Italia" che, pertanto, proseguiranno per altri novanta giorni dalla fine dello stato di emergenza, quindi fino a tutto marzo 2022. Significa che le patenti e le carte di qualificazione del conducente (CQC) in scadenza tra il primo luglio e il 31 dicembre 2021 resteranno valide fino al 31 marzo 2022. Identica proroga dovrebbe applicarsi alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Per quanto riguarda l'ambito comunitario, invece, le proroghe previste dal Regolamento 2021/267 hanno terminato i loro effetti lo scorso 30 giugno, per cui le patenti, le CQC e le revisioni con scadenza dal primo settembre 2020 al 30 giugno 2021 hanno potuto beneficiare di una proroga di dieci mesi, mentre per quelle in scadenza dal primo luglio non ci sono novità. Per cui le revisioni in scadenza dal primo luglio, attualmente, non beneficiano di nessuna proroga.

Patenti di guida
Per la circolazione nella Unione europea e nello Spazio economico europeo (SEE) con le patenti italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate in altro Stato Ue o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio:

Per la circolazione sul suolo italiano

Per la circolazione nella Ue o nello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, e per la circolazione in Italia con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in altro Stato Ue o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:

Per la circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia in Italia, è così prorogata:


• gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022 • • per il calcolo del biennio dalla scadenza della CQC ai fini dell'obbligo di sostenere l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il titolare di CQC il cui termine biennale scade tra il 31.1.2020 e il 31.12.2021, con proroga al 31 marzo 2022, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 791 gg successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
• per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022; 
• se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e hanno superato l'esame prima del 1° ottobre 2021; 

Attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose 
• per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 31 marzo 2022, con le modalità previste per il rinnovo; 
• se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame prima del 1° ottobre 2021. 

Attestazioni sanitarie
• gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto più di 65 anni, per la guida di autotreni ed autoarticolati con massa superiore a 20 ton, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, rimangono validi fino al 31 marzo 2022. Fino a questa data, i conducenti titolari di patente CE che hanno compiuto 65 anni dopo il 31.1.2020, possono condurre i mezzi di cui sopra anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medico locale; 
• i permessi provvisori di guida rilasciati a coloro che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni medico locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31.12.2021, sono validi fino al 31.3.2022.

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