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09 settembre 2025, Aggiornato alle 09,20
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Logistica

Tempi di attesa al carico e scarico, una mezz'ora che cambia le regole

La Federazione Autotrasportatori Italiani passa in rassegna tutte le novità introdotte dal Decreto Infrastrutture


Il Decreto Infrastrutture, da poco entrato in vigore, ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico delle merci, intervenendo in particolare sull'art. 6-bis del d.lgs. n. 286/2005. Una delle principali novità - informa la Fai (Federazione Autotrasportatori Italiani) Campania Roma - riguarda la riduzione del periodo di franchigia, ossia il tempo di attesa non retribuita per il vettore, da 2 ore a 1,5 ore.

Tale periodo viene calcolato a partire dal momento di arrivo del mezzo al luogo di carico o scarico. Il decreto amplia la platea dei soggetti tenuti a fornire al vettore tutte le informazioni necessarie relative a luogo, orario e modalità di accesso per le operazioni logistiche. Oltre al committente, sono ora obbligati anche:
• il destinatario della merce;
• il caricatore;
• il proprietario della merce.

Questa estensione implica una maggiore responsabilizzazione lungo tutta la filiera del trasporto. Il vettore può ora dimostrare l'orario di arrivo al luogo di carico/scarico mediante il sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo o il tachigrafo intelligente di seconda generazione.

L'importo dell'indennizzo per l'attesa oltre il periodo di franchigia passa ora da 40 a 100 euro. L'indennizzo sarà rivalutato automaticamente ogni anno in base all'indice ISTAT. Anche il caricatore se diverso dal committente è ora tenuto solidalmente al pagamento dell'indennizzo. Rimane salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti del responsabile effettivo. L'indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore stesso.

Il diritto all'indennizzo si prescrive in un anno, ai sensi dell'art. 2951 c.c., come previsto per i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Il vettore può ottenere il pagamento mediante decreto ingiuntivo, producendo la fattura elettronica. L'indennizzo è ora dovuto anche nel caso in cui vengano superati i tempi materiali di esecuzione delle operazioni di carico/scarico indicati nel contratto, qualora ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da altri documenti sottoscritti dalle parti coinvolte.

È riconosciuto al conducente il diritto di assistere alle operazioni di carico, in particolare per verificare la corretta sistemazione della merce. Tale diritto non può essere limitato o escluso dal committente. La nuova formulazione si applica a tutte le tipologie di contratto di trasporto, a prescindere dalla forma scritta.