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07 ottobre 2024, Aggiornato alle 17,00
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Rifiuti navali nei porti, la verifica delle Adsp non funziona

Con l'entrata in vigore dell'ultima normativa, Confitarma e Assarmatori denunciano il rischio di un carico eccessivo di costi e "lacci burocratici"


Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 197/2021, che recepisce la direttiva Ue 2019/883 e disciplina gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, gli armatori rischiano di subire un carico eccessivo di costi e di «lacci burocratici». Lo denunciano Confitarma e Assarmatori.

Il problema risiede nel nuovo processo di verifica delle esenzioni di cui godono i traghetti impiegati nelle "autostrade del mare", i servizi di cabotaggio per i passeggeri e i mezzi pesanti. C'è un nuovo soggetto certificatore, l'autorità di sistema portuale, ma pare che il suo ruolo non sia ben definito.

Tenendo conto che le navi impiegate nelle autostrade del mare possono conferire i rifiuti solo in un porto lungo la rotta (condizione, talvolta, difficile da rispettare), la novità sostanziale è rappresentata dal fatto che i requisiti devono ora essere verificati dall'autorità di sistema portuale, che dovrebbe rilasciare un certificato di esenzione, ma al momento le autorità portuali non rilasciano questi certificati. Di conseguenza molte navi, pur mantenendo i requisiti di legge, rischiano di perdere l'esenzione con un conseguente «immotivato aggravio di costi ed oneri amministrativi per il ritiro rifiuti, in precedenza non previsti», spiegano Confitarma e Assarmatori. Al contrario, per le società di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, «che nella maggioranza dei casi continuano ad operare in regime di monopolio sebbene la nuova norma non preveda più la presenza a prescindere di un unico operatore, si sta registrando un ingiustificato incremento degli introiti, senza che siano mutati né i piani di raccolta dei rifiuti né i relativi piani di investimento».

Infine, un'altra anomalia portata dal decreto, continuano le associazioni, si riscontra nell'interpretazione del concetto di esenzione. Il decreto chiarisce che l'esenzione riguarda tutti e tre gli obblighi (notifica, conferimento, pagamento) e che le autorità di sistema portuale devono definire specifici criteri per la determinazione delle tariffe da applicare solo nel porto dove effettivamente avviene il conferimento. Invece, diverse autorità portuali prevedono l'esenzione solo dagli obblighi di notifica e di conferimento ma non dal pagamento della tariffa, «mortificando l'essenza e la portata della norma stessa».

«Da anni - conclude la nota di Confitarma e Assarmaotri - si parla di semplificazione, trasparenza e sburocratizzazione del settore dello shipping ma un quadro del genere configura una situazione opposta. Le due associazioni armatoriali auspicano quindi che tali normative siano applicate nella loro interezza, senza ingiustificate ed errate interpretazioni di regole chiare e indiscutibili».