|
adsp napoli 1
29 marzo 2024, Aggiornato alle 14,44
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

unitraco2
Logistica

Motorizzazioni, l'elenco delle attività indifferibili

Dal 4 maggio ritorno alla normalità, ad eccezione delle prove di guida e delle visite mediche, che restano strettamente regolamentate


Il ministero dei Trasporti ha aggiornato l'elenco delle attività indifferibili che gli uffici della motorizzazione devono garantire dal 4 maggio (o dalla scadenza successiva), alla luce dell'entrata in vigore dell'ultimo decreto governativo, che avvia una seconda fase nella gestione dell'emergenza Coronavirus, quello del riavvio scaglionato delle attività industriali e commerciali, differite per Regione.  

Fai-Conftrasporto ha raccolto in un elenco completo tutto quello che le motorizzazioni possono fare o non fare a partire da lunedì scorso. Praticamente possono ricominciare a fare tutto quello che facevano prima, ad eccezione delle visite mediche e soprattutto delle prove di guida che restano strettamente regolamentate, essendo i due momenti a più alto rischio di contagio. Altre limitazioni sono legate, in generale, ai trasferimenti provinciali e regionali, a seconda soprattutto delle zone del territorio nazionale.

1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell'ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
3. Rilascio del certificato di approvazione ADR "barrato rosa" (dal 25 maggio 2020);
4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall'U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
6. Visite periodiche ATP;
7. Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell'ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
8. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
9. Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
10. Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia;
11. Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
12. Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
13. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall'UCO) (dall'11 maggio 2020);
14. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall'11 maggio 2020);
15. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall'11 maggio 2020);
16. Rilascio patente di guida internazionale (dall'11 maggio 2020).

La ripresa delle attività di visita e prova presso i centri privati è soggetta a regole molto rigide:
• le verifiche e prove devono essere limitate, per quanto possibile e sulla base delle valutazioni e dei riscontri appannaggio di ogni direttore, alle strutture (piste, aree di prova) poste nella provincia sede dell'UMC;
• il richiedente deve garantire di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali, ivi compreso l'utilizzo dei DPI messi a disposizione a cura del medesimo richiedente.

La circolare del ministero evidenzia anche le attività che usufruiscono delle sospensioni e delle proroghe stabilite dall'art. 103, commi 1 e 2 del decreto 18/2020, dopo le modifiche apportate nella
fase di conversione in legge.
• il nuovo comma 1 dell'art. 103, prevede che restino sospesi fino al 15 maggio, i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.
Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020;
• Il nuovo comma 2 dell'art. 103 del D.L. 18/2020, prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza.

In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
• agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC;
• alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
• ai fogli di via, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
• alle carte di circolazione, e le relative targhe EE;
• alle autorizzazioni alla circolazione di prova, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo;

Inoltre, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP;

Per quanto concerne le revisioni e la visita e prova, resta immutato il disposto dell'art. 92, comma 4, che continua ad autorizzare la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione (art. 80 Codice della Strada) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) entro il 31 luglio 2020. 

Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto a quest'obbligo, e nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati. La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione.

Identico regime di proroga opera per le scadenze del cosiddetto "Barrato Rosa", per i veicoli che trasportano merci in regime ADR; ciò, fermo restando che le operazioni necessarie al rilascio di questo certificato dovrebbero riprendere dal prossimo 25 Maggio e che, nei Paesi che hanno sottoscritto l'accordo multilaterale M325, per i certificati di approvazione in scadenza tra il 1 marzo e il 1 agosto p.v, la circolazione è comunque permessa fino al prossimo 30 agosto.