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Istituito servizio ispettivo del lavoro marittimo

Circolare del Ministero – Direzione generale trasporto marittimo. L'attività di certificazione è prevista dalla Convenzione internazionale in materia MlC2006. di Alessandra De Nardo


di Alessandra De Nardo

Il 1° Agosto 2013, con circolare della Direzione Generale del Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua interne del Ministero, è stata data  comunicazione dell'attuazione del Decreto Direttoriale (di seguito Decreto) 17 Giugno 2013, n.13, disponibile sul sito del Ministero, con il quale è stato istituito il Servizio ispettivo del lavoro marittimo.
In attesa dell'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione Internazionale sul lavoro marittimo MLC2006, le procedure di ispezione indicate nel Decreto costituiscono norme di riferimento per gli ispettori del Ministero incaricati di effettuare le verifiche effettive sul naviglio nazionale, in attuazione della legge 10 aprile 1981,n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147.
Ai sensi dell'art. 6 del Decreto le ispezioni alle quali sono sottoposte le navi o unità mercantili battenti bandiera italiana si distinguono in:
a) ispezione iniziale: per le navi o unità mercantili nuove;
b) ispezione intermedia: per le navi o unità mercantili esistenti di stazza lorda superiore a 200 GT;
c) ispezione di rinnovo: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
d) ispezione addizionale: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
L'ispezione iniziale è propedeutica al rilascio da parte dell'Autorità marittima competente della dichiarazione di conformità e del certificato del lavoro marittimo (Il certificato del lavoro marittimo ha una validità quinquennale dalla data del rilascio e non può essere prorogato).
L'ispezione intermedia invece ha lo scopo di accertare che la nave continui ad essere in linea con i requisiti della normativa nazionale di implementazione nonché con i requisiti minimi previsti dalla Convenzione a differenza dell'ispezione di rinnovo che ha lo scopo di verificare che tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale nonché i requisiti minimi previsti dalla Convenzione e quanto contenuto nel presente decreto, siano soddisfatti.
Infine l'ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all'Autorità marittima competente per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati la dichiarazione di conformità ed il certificato del lavoro marittimo.
La disposizione prevede che fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica della stessa Convenzione  MLC 2006 gli ispettori autorizzati dall'Amministrazione, a conclusione con esito positivo delle verifiche ispettive a bordo delle navi battenti bandiera italiana, possono rilasciare solo un'Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi stesse, redatta ai sensi di quanto indicato nelle Linee guida allegate al Decreto ed in attuazione della legge 10 aprile 1981 n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147.
È necessario sottolineare anche che per  l'Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo si intende la dichiarazione rilasciata dall'Autorità Marittima competente ai sensi della Convenzione ILO n. 147.
La stessa può essere rilasciata, dopo verifica ispettiva, solo nel momento in cui la società armatrice dell'unità presenti una Dichiarazione di conformità redatta ai sensi di quanto indicato dal Decreto n. 13/2013.
La richiesta per il rilascio della citata dichiarazione da parte dell'Autorità marittima dovrà essere indirizzata per competenza alla Capitaneria di Porto (Autorità marittima competente) ove ha sede la Company ovvero la Capitaneria di porto di iscrizione della nave se la sede della Company è all'estero e per conoscenza alla Direzione Generale per Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua interne e al Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
Nel caso in cui la società di navigazione risulti in linea con le previsioni della Convenzione e le navi gestite abbiano la certificazione derivante dall'applicazione della normativa nazionale in materia in corso di validità, si potrà procedere al rilascio dell' Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo senza la necessità di effettuare la visita su tutte le navi. 
Nel caso in cui tutte le navi gestite si trovassero nelle condizioni sopra rappresentate, si dovrà comunque provvedere all'ispezione di almeno il 10% della flotta, per verificare la corrispondenza di quanto ispezionato in Company.
Gli ispettori sono autorizzati dall'Autorità competente centrale e muniti di un documento di riconoscimento.
Nella dichiarazione l' armatore deve identificare sia le misure adottate sulla singola unità per garantire la conformità costante alla normativa nazionale vigente in materia di condizioni di lavoro a bordo, sia le misure proposte per assicurare un miglioramento continuo delle stesse.
Le attestazioni di conformità rilasciate hanno validità 12 mesi rinnovabile d'ufficio di ulteriori 6 mesi. L'attestazione di conformità decade al momento del rilascio della certificazione definitiva.
Eventuali certificazioni, rilasciate da Organismi o Enti non autorizzati, prodotte dall'armatore, anche su base volontaria, che attestino la conformità alla Convenzione MLC stessa non saranno accettate  in quanto le procedure di rilascio delle suddette attestazioni non sono state né autorizzate né controllate dall'Amministrazione centrale.
Le Attestazioni di conformità toccheranno per prime:
-le unità mercantili superiori a 200 GT impiegate in viaggi internazionali con priorità a quelle unità che si prevede possano scalare porti dei primi 30 Stati che hanno ratificato la Convenzione MLC 2006 entro la data del 20 agosto 2012  in particolare le navi passeggeri e bulk carrier;
-le unità mercantili delle società armatoriali che hanno inviato richiesta di rilascio certificazione alla "Autorità competente centrale" DGTRMAR, con predisposizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 8 del Decreto n. 13/2013.
Il Decreto, che si applica per le attività di ispezione e certificazione alle navi o unità mercantili battenti bandiera italiana, trova eccezione:
a) nelle navi militari o destinate al trasporto delle truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) nelle navi da pesca;
c) nelle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) nelle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto si ritiene che Autorità competente centrale cui devono essere indirizzati i quesiti e le richieste di pareri relative all'applicazione di tutte le disposizioni è la Direzione Generale per il trasporto marittimo  e per vie d'acque interne (DGTRMAR) mentre la Capitaneria di Porto del luogo ove ha sede la società di gestione legata alla certificazione ISM della nave è  l'Autorità Marittima Competente a svolgere le attività di certificazione delle unità interessate mediante gli ispettori autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del D.D. 17 giugno 2013, n. 13.
Come già previsto dall'art.12 del Decreto il lavoratore marittimo che intende presentare reclamo per violazione delle disposizioni vigenti in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi può presentare tale reclamo all'Autorità marittima competente.
L'Autorità marittima che riceve il reclamo predispone le misure per verificare il contenuto del reclamo.
Nel caso in cui il reclamo viene considerato motivatamente infondato, l'Autorità marittima informa il soggetto interessato della decisione e della relativa motivazione, dandone comunicazione per conoscenza anche all'Autorità competente centrale ed all'armatore.
In caso invece di fondatezza del reclamo pervenuto, l'Autorità marittima attua le procedure per la revoca e/o sospensione del certificato fino a quando non saranno realizzate le misure correttive. In quest'ultimo caso, in particolare l' Autorità marittima competente deve segnalare al Comandante della nave le inadempienze constatate ed il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati gli adeguamenti. Nel caso in cui,  a seguito del reclamo, si rendesse necessario effettuare un'ispezione a bordo dalla quale emerge che le condizioni a bordo costituiscono un serio pericolo per la sicurezza, la salute e la salvaguardia del personale navigante oppure un'infrazione grave e ripetuta alle prescrizioni della Convenzione MLC 2006, l'Autorità marittima competente deve adottare misure atte a garantire il fermo della nave fino a quando le citate non conformità siano state eliminate oppure fino a quando l'Autorità marittima stessa non avrà accettato un piano di misure che miri a correggere le non conformità.
In conclusione sembra ormai opportuno riconoscere l'imprescindibile importanza che l'attuazione del  Decreto avrà  sul palcoscenico del Lavoro marittimo al fine di un miglioramento dell'attività di ispezione necessaria a garantire un servizio ed un ambiente di lavoro ottimali.