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27 maggio 2025, Aggiornato alle 16,11
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In vigore il Decreto Legge Infrastrutture: Fai punta la lente sull'autotrasporto

L'articolo quattro, che comprende norme per garantire la continuità del servizio su gomma, introduce novità significative

(Ph: Prima Verona)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Legge Infrastrutture (DL 21 maggio 2025, n° 73) al cui interno, informa la Fai (Federazione Autotrasportatori italiani) sezione Campania-Roma, sono state inserite norme di specifico interesse per l'autotrasporto merci. 

L'art. 4 - norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto, introduce novità significative: 
- sui tempi di attesa ai fini del carico e scarico della merce, riscrivendo completamente l'art. 6 bis del D.lgs 286/2005: 
✓ Il periodo di franchigia che, per ciascuna operazione, passa dalle 2 ore di oggi a 90 minuti. 
✓ Le indicazioni sul luogo e orario di svolgimento delle operazioni e sulle modalità di accesso ai punti di carico e scarico che possono essere fornite non solo dal committente, ma anche dal destinatario o da altro soggetto della filiera del trasporto indicato all'art. 2 del d.lgs 286/2005, quindi anche dal caricatore. In assenza di indicazioni, al vettore è consentito dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare installati sul mezzo o mediante i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione. 
✓ Se il periodo di franchigia di 90 minuti è superato per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto di ricevere un indennizzo di 100 euro, dai precedenti 40 €, per ogni ora o frazione di ritardo. Per il pagamento dell'indennizzo, il committente e il caricatore sono obbligati in solido per cui la richiesta può essere avanzata indifferentemente ad uno dei due soggetti che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dell'effettivo responsabile del ritardo. L'indennizzo, inoltre, è soggetto a rivalutazione automatica annuale legata all'indice Istat dei prezzi al consumo. 
✓ L'indennizzo spetta anche in caso di superamento dei tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico fissati nel contratto di trasporto. 
✓ L'autista ha il diritto di assistere allo svolgimento delle operazioni di carico per visionarne la regolarità con particolare riguardo alla sistemazione del carico, tenuto conto delle sanzioni in cui incorrerebbe qualora fossero riscontrate su strada delle irregolarità ai sensi degli artt.164 e 167 c.d.s. 

- Sul recupero dei fondi per l'autotrasporto tagliati con l'ultima legge di bilancio. Si tratta di 12 mln €, di cui 6 mln € destinati al 2025 e 6 mln € nel 2026, che andranno ad incrementare lo stanziamento a disposizione per queste due annualità per i contributi al ricambio del parco veicolare. 
- Sui tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto. Infatti, in aggiunta alle norme già previste nell'art. 83 bis (commi dal 12 al 15) del decreto legge 112/2008, il nuovo comma 15 bis stabilisce che in presenza di violazioni reiterate e diffuse della predetta normativa sui tempi di pagamento da parte di un committente, il creditore (quindi, il trasportatore) può segnalare queste inadempienze all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Detta Autorità potrà intervenire d'ufficio oppure su segnalazione del creditore o del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori. Una volta attivata la procedura stabilita dalla legge 287 del 10 ottobre 1990, l'AGCM diffiderà il committente inadempiente a pagare il dovuto e, successivamente, applicherà nei suoi confronti le sanzioni previste dall'art. 15 della medesima legge, che possono giungere fino al 10% del fatturato.