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26 luglio 2024, Aggiornato alle 19,41
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Gasolio terzo trimestre, via alle domande di rimborso

Dal primo ottobre le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise. Il coordinamento Fai spiega le procedure


L'Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 331642/RU del 25 settembre, informando che a partire dal primo ottobre, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel III trimestre 2020 sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 3 o superiore. 

La richiesta – riferisce il coordinamento Fai di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Roma – va presentata all'Ufficio delle Dogane competente per territorio. L'importo del rimborso rimane confermato in 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e, per l'utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il "6740". L'Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 euro.

Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito.
 Diversamente, la targa non è elemento richiesto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti.  Al seguente indirizzo internet è disponibile il software per la compilazione e l'invio della dichiarazione. 

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2020, l'utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2021 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2022. 

La nota dell'Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1: 
• alla colonna "MEZZO SPECIALE", che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli; 
• alla colonna "KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l'esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.