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Autotrasporto, Fai aggiorna sugli investimenti per il rinnovo del parco veicolare

Le agevolazioni riguardano le spese effettuate a partire dal 16 dicembre 2021


 Il coordinamento Fai di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Roma fa seguito alla sua circolare Prot.56, per informare che il decreto ministeriale del 18 novembre 2021 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 297 del 15 dicembre u.s per entrare in vigore il giorno stesso. Stante la previsione contenuta nel D.M., gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a partire dal 16 dicembre 2021. Le modalità di presentazione della domanda non sono ancora note, giacché deve ancora essere emanato il decreto direttoriale di accompagnamento. 

Fai si riserva quindi di ritornare sull'argomento non appena il d.d. verrà divulgato. Si ritiene opportuno riepilogare illustrare i contenuti del provvedimento. A differenza delle annualità precedenti, non sono stati previsti contributi per le acquisizioni di gruppi di casse mobili. I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascun raggruppamento di tipologie di investimenti, in base all'ordine di presentazione delle domande. 

È esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche. L'importo massimo ammissibile dei contributi per singola impresa non può superare € 550.000, in caso di superamento, si procederà alla riduzione fino al raggiungimento della predetta soglia ammessa. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, a pena di revoca. 

Non si procede all'erogazione del contributo anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio. A pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione debbano essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno prima dell'entrata in vigore del decreto in commento. 

Autoveicoli a trazione alternativa 
a) Veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 7 t, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t. Il contributo è determinato in € 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in € 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t fino a 7 t e in € 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.; 
b) Veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 Il contributo è determinato in € 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore superiore a 7 ton e fino a 16 t, e in € 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 t; 
c) dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t per il trasporto merci, come veicoli elettrici. Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a € 1.000 per ciascun veicolo rottamato, a condizione che quest'ultimo sia stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del dm. 

Autoveicoli euro VI con contestuale rottamazione per radiazione
a) È finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli per il trasporto merci nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato in € 7.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton e fino a 16 ton; € 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t. b) Il contributo per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-Final ed Euro VI (massa pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t), con contestuale rottamazione, è determinato in € 3.000 per ogni autoveicolo. 

Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale
a) le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC595-5 e IMO. È richiesto che i predetti rimorchi e semirimorchi siano dotati di almeno un dispositivo innovativo conforme a quelli previsti nell'allegato I del dm.
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 ton allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 ton allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate – ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla precedente lettera – con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. Il contributo viene determinato come segue: 
• per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 ton allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli. In caso di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo unitario si accresce risultando pari a 7.000 €. 
• per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. Anche in questo caso, in presenza di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi più anziani, il contributo unitario si incrementa ammontando a €. 5.000